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Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 95 /E del 12 maggio 2000 |
Oggetto: Videoconferenza modello 730/2000. Risposta a quesiti vari.
SOMMARIO 1 ONERI E SPESE*1.1.1 Casse di assistenza sanitaria * 1.1.2 Spese di manutenzione della pedana di sollevamento per portatori di handicap - detraibilità * 1.1.3 Spese mediche per coniuge non fiscalmente a carico indetraibilità * 1.1.4 Spese mediche per perizie medico legali detraibilità * 1.1.5 Prestazioni di fisioterapia senza prescrizione medica indetraibilità * 1.1.6 Spese per attrezzature sanitarie siringhe ed aghi detraibilità * 1.1.7 Acquisto di occhiali condizioni di detraibilità * 1.1.8 Soggetto portatore di handicap spese di ricovero presso istituti - limite di detraibilità * 1.2 Interessi passivi su mutui contratti per lacquisto di immobili * 1.2.1 Mutuo contratto oltre sei mesi dallacquisto dellimmobile indetraibilità degli interessi * 1.2.3 Oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi spese notarili * 1.2.4 Mutuo contratto da cooperative edilizie condizioni di detraibilità per il socio * 1.2.5 Interessi passivi su mutuo - immobile non provvisto di abitabilità * 1.2.6 Mutuo intestato ad entrambi i coniugi su immobile di proprietà di uno dei due. * 1.2.7 Interessi sostenuti dagli usufruttuari - indeducibilità * 1.2.8 Coniuge separato quota di mutuo su immobile assegnato allaltro coniuge - indetraibilità * 1.4 Assicurazioni e contributi volontari * 1.5 Altri quesiti in materia di oneri e spese * 2.1 Spese per le quali spetta la detrazione del 41% * 2.1.4 Contributi ai terremotati umbri per interventi di recupero * 2.1.5 Lavori realizzati in più anni comunicazione di inizio lavori * 2.1.6 Interventi di recupero materiali acquistati nella Repubblica di San marino - detraibilità * 2.1.7 Acquisto di box pertinenziale - detraibilità * 2.1.8 Documenti di spesa intestati anche al coniuge a carico * 2.1.11 Comunicazione al Centro di Servizio inviata in data successiva allinizio dei lavori * 2.1.12 Detrazione del 41% - Decesso del contribuente Trasmissibilità agli eredi * 2.1.13 Cessione di quota dellimmobile condizioni di fruibilità della detrazione * 2.1.14 Cessione di immobile spettanza della detrazione - criteri * 2.1.16 Modello 730 quadro E - sezione III - Modalità di compilazione * 6.1 Contratti "convenzionali" di locazione disciplinati dalla legge 9 dicembre 1998, n.431 6.2 Soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi 6.3.1 Credito IRAP dellanno precedente - impossibilità di recupero attraverso il modello 730 * 6.4 Altri quesiti relativi al modello 730 *
In occasione della videoconferenza del 18 Aprile 2000, questo Ministero ha fornito talune risposte ai quesiti pervenuti che, per opportuna conoscenza, sono di seguito riportate.
D. Nel caso di versamenti a Casse di assistenza sanitaria effettuati da pensionati (ex dipendenti di Istituto di credito) e/o da loro familiari e/o dallIstituto di credito ex datore di lavoro, si chiede quale sia il corretto trattamento fiscale di tali somme e degli importi rimborsati dalle Casse stesse in relazione alle spese mediche sostenute, alla luce di quanto previsto dagli articoli 10, 13-bis e 48, comma 2, lettera a) del TUIR. Più precisamente si chiede di sapere se: 1) gli importi versati alle Casse da parte dei pensionati costituiscono o meno oneri deducibili ai sensi dellart. 10 del TUIR; 2) gli importi rimborsati dalle Casse di assistenza a fronte di spese mediche sostenute debbano o meno essere considerati come rimasti a carico dei contribuenti sopra citati (con conseguente possibilità di considerare quale onere detraibile lintero importo al lordo della quota rimborsata) ovvero se la detrazione spetti solo per limporto al netto delle spese rimborsate. R. I redditi da pensione hanno il medesimo trattamento tributario previsto per i redditi di lavoro dipendente. Pertanto, per la loro determinazione valgono le regole fissate dallart. 48 del TUIR. Tale articolo prevede che i contributi per assistenza sanitaria versati ad Enti o Casse di assistenza sanitaria in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale non concorrono a formare limponibile del percettore. Pertanto, se i versamenti in questione sono effettuati per rispondere ad un obbligo in capo al pensionato che sussiste anche successivamente al suo pensionamento, non concorrono a formare il suo reddito fino al limite di lire 7 milioni. Le spese sanitarie eventualmente sostenute dal pensionato stesso non si considerano a suo carico e non sono detraibili per la parte rimborsata dalla Cassa di assistenza. Nellipotesi in cui i versamenti fossero fatti per mera facoltà del contribuente concorrerebbero a formare il suo reddito imponibile, ma le spese sanitarie sostenute sarebbero detraibili nella misura e con i limiti stabiliti dal comma 1, lettera c), dellart. 13-bis del TUIR.
D. Sono detraibili come spese sanitarie (rigo E2 )le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento installata in unabitazione per un soggetto portatore di handicap? R. Si ritiene che le spese sostenute per la manutenzione della pedana di sollevamento possano rientrare tra le spese sanitarie di cui al rigo E2 del modello 730 in quanto riconducibili, ai sensi dellart.13-bis, comma 1, lettera c), del TUIR tra le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei soggetti portatori di handicap individuati dallart.3 della legge 5 febbraio 1992, n.104.
D. Se uno dei coniugi sostiene spese mediche per prestazioni a lui fatturate ma a favore dellaltro, non fiscalmente a suo carico, può portarle in detrazione nella propria dichiarazione? R. Il contribuente a cui siano state fatturate le spese mediche sostenute dal coniuge non fiscalmente a carico, non può calcolare la detrazione per tali spese.
D. Le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili? R. Si, le spese mediche sostenute per perizie medico legali sono detraibili.
D. Danno diritto alla detrazione i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni svolte senza che il contribuente sia in possesso della prescrizione medica? R. Il contribuente non ha diritto alla detrazione per i compensi corrisposti ad un fisioterapista per prestazioni da questo svolte in mancanza della comprovante prescrizione medica.
D. Le istruzioni alla compilazione del modello 730/2000, con riferimento al rigo E1, considerano "spese sanitarie", anche quelle relative allacquisto di attrezzature sanitarie. Nel caso di un contribuente affetto da una patologia cronica che richiede leffettuazione di iniezioni di farmaci più volte al giorno, possono essere considerate "attrezzature sanitarie" le siringhe ed i relativi aghi, che il contribuente è costretto ad acquistare in quantità e certificate dallo scontrino emesso dalla farmacia? R. Rientrano tra le "attrezzature sanitarie" per le quali è riconosciuta la detrazione dimposta del 19 per cento, anche le siringhe ed i relativi aghi. Per quanto riguarda la documentazione necessaria per fruire della detrazione si rinvia a quanto specificato nellAppendice alle istruzioni del modello 730, alla voce spese sanitarie.
D. Danno diritto alla detrazione le spese sostenute per lacquisto di occhiali certificate dallemissione da parte dellottico del solo scontrino fiscale, questultimo privo degli estremi identificativi del contribuente ? E possibile fare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per giustificare lacquisto? R. Nel caso in cui gli occhiali da vista sono stati acquistati da un ottico abilitato ad intrattenere rapporti diretti con il cliente, la relativa spesa deve essere documentata oltre che dallo scontrino fiscale anche da una attestazione dellottico dalla quale risulti che lacquisto della protesi è necessario a sopperire ad una patologia della vista del contribuente o dei suoi familiari a carico. D. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in detrazione lintera retta pagata ? R. Come già precisato nelle istruzioni al modello 730 in caso di ricovero in istituto di assistenza di un portatore di handicap, non è detraibile lintera retta di ricovero ma solo la parte che riguarda le spese mediche, di assistenza specifica, che dovranno essere indicate distintamente nella documentazione rilasciata dallistituto di assistenza.
D. Un soggetto ha stipulato il rogito di assegnazione alloggio il 25/02/98 di cui gli effetti attivi e passivi decorrevano dalla consegna dellunità immobiliare, avvenuta a giugno 1997. Ha poi stipulato autonomamente un mutuo ipotecario il 18/03/98. Sono deducibili gli interessi di tale mutuo, considerato che limmobile è stato dichiarato da giugno 1997 e la residenza è stata presa nello stesso periodo? R. Se un soggetto ha stipulato il rogito di assegnazione alloggio il 25/02/98, di cui gli effetti attivi e passivi decorrevano dalla consegna dellunità immobiliare avvenuta nel giugno del 1997, ed ha contratto un mutuo ipotecario il 18/03/98 non può detrarre gli interessi poiché il mutuo è stato contratto dopo che sono trascorsi più di sei mesi dallacquisto dellimmobile.
D. Nel caso in cui venga estinto il vecchio mutuo e ne venga stipulato uno nuovo dove il cespite è lo stesso, il capitale concesso in garanzia è uguale alla quota residua del precedente mutuo, il mutuatario è lo stesso, ma la banca che concede il mutuo è variata, è possibile detrarre gli interessi passivi del nuovo mutuo? R. Nel caso cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo non superiore alla quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri correlati, si continua a beneficiare della detrazione per oneri prevista dalla lettera b), del comma 1, dellart. 13-bis del TUIR, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche se il soggetto mutuante è diverso da quello originario.
D. Le spese notarili che vengono citate tra gli oneri accessori detraibili insieme agli interessi passivi , comprendono anche lonorario del notaio che ha stipulato il contratto di mutuo o solo le spese che il notaio ha sostenuto e addebita al cliente o nessuno dei due? Limposta sostitutiva sul capitale prestato è da considerarsi tra gli oneri fiscali? R. Tra gli oneri accessori detraibili unitamente agli interessi passivi, vanno indicate anche le spese notarili. Queste comprendono sia lonorario del notaio con riferimento alla stipula del contratto di mutuo, che le spese che il notaio sostiene per conto del cliente quali, ad esempio liscrizione e la cancellazione dellipoteca. Non sono, ovviamente, detraibili le spese notarili sostenute con riferimento al contratto di compravendita dellimmobile . Tra gli oneri fiscali deve comprendersi anche limposta sostitutiva sul capitale prestato.
D. Il contribuente socio di cooperativa edilizia, dopo latto di assegnazione deve dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi il fabbricato assegnato. Si chiede se contemporaneamente, purché vi abbia trasferito la propria residenza entro 6 mesi dallassegnazione, possa indicare tra gli oneri detraibili gli interessi relativi al mutuo, ancora intestato alla cooperativa, il cui pagamento è certificato tramite apposita documentazione rilasciata dalla cooperativa stessa. R. Come precisato nelle istruzioni al modello 730 possono essere indicati fra gli oneri che danno il diritto alla detrazione dimposta di cui ai righi E4 o E5, le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi, a proprietà divisa, a titolo di rimborso degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa. Detta detrazione è concessa a condizione che lunità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da parte del contribuente, entro 6 mesi dalla delibera di assegnazione dellalloggio.
D. Il contribuente che abbia acquistato dallimpresa o tramite una cooperativa edilizia un immobile non ancora provvisto di abitabilità, accendendo un mutuo, e che non vi abbia potuto trasferire la propria residenza entro 6 mesi perché il comune non ha concesso labitabilità in tempo utile perde il diritto alla detrazione degli interessi pagati? R. Il contribuente perde il diritto alla detrazione degli interessi corrisposti a seguito della stipula del contratto di mutuo in quanto costituisce requisito essenziale, per fruire della predetta detrazione, laver adibito limmobile ad abitazione principale entro sei mesi dallacquisto.
D. Supponendo che sullimmobile adibito ad abitazione principale e di proprietà del coniuge fiscalmente a carico, gravi un mutuo ipotecario stipulato ante anno 1993 intestato ad entrambi i coniugi, può il coniuge, non titolare di redditi di fabbricati, detrarre la sua quota parte di interessi passivi? R. Se il mutuo è stato contratto anteriormente allanno 1991 la detrazione può essere fruita anche dal coniuge non titolare di reddito di fabbricati. Se il mutuo è stato stipulato successivamente al 1991, benché anteriormente al 1993, la detrazione non compete al coniuge che non ha acquistato il fabbricato e l altro coniuge non può fruire della detrazione in relazione allintero ammontare degli interessi, ma solo in proporzione alla sua quota.
D. Gli interessi passivi su mutui ipotecari, contratti per lacquisto di immobili ad uso abitativo, sostenuti dagli usufruttuari, sono sempre indeducibili? R. Si.
D. Il contribuente separato che è intestatario di un mutuo per abitazione principale al 50 % con il coniuge, può detrarsi gli interessi passivi relativamente alla propria quota di possesso se limmobile è adibito ad abitazione principale del coniuge? R. Il contribuente che, a seguito di separazione legale non utilizzi per abitazione principale limmobile in comproprietà con il coniuge, perde il diritto alla detrazione per interessi passivi su mutuo ipotecario dal periodo dimposta successivo a quello in cui è variata la dimora abituale.
D. Sia le istruzioni ministeriali, nellappendice, che il Tuir, allarticolo 13-bis, comma 1-ter, parlano solo di costruzione dellabitazione principale. Si deve pertanto intendere che gli interessi relativi ad un mutuo contratto a partire dal 1998 solo per la ristrutturazione edilizia dellabitazione principale non siano detraibili e pertanto che la dicitura riportata al rigo E7 implichi che la ristrutturazione sia per forza collegata alla costruzione? R. Il decreto ministeriale n. 311 del 30 luglio 1999, che stabilisce le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione spettante per gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione per mutui ipotecari, ha definito anche lambito applicativo della disposizione, precisando che per costruzione dellunità immobiliare, così come prevista dallart. 13-bis, comma 1-ter, del TUIR, devono intendersi tutti quegli interventi realizzati in conformità a provvedimenti di abilitazione comunale che autorizzino una nuova costruzione, compresi quelli di ristrutturazione edilizia previsti dallart. 31, comma 1, lett. d) della legge 5 agosto 1978, n. 457. Per quanto riguarda questultima ipotesi, si tratta degli interventi, soggetti a concessione edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio preesistente per mezzo di un insieme sistematico di opere che possono determinare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedente.
D. Gli interessi passivi su mutui ipotecari, contratti per la costruzione o ristrutturazione di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale di un coltivatore diretto, sono qualificabili come onere detraibile? R. Anche per la costruzione e ristrutturazione edilizia (di cui allart. 31, comma 1, lettera d), della legge n. 457/78) di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto spetta la detrazione degli interessi passivi relativi ad un mutuo a tal fine contratto.
D. Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto sono detraibili? R. Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta alla ordinaria polizza R.C. auto, rientrano tra quelle previste dal comma 1, lettera f), dellart. 13-bis del TUIR, per cui danno diritto a detrazione fino allimporto di L. 2.500.000.
D. Un contribuente stipula una polizza vita nel 1996 detraendo i premi pagati, nel 1999 muore; ciò viene considerato come riscatto della polizza prima dei 5 anni e quindi con lobbligo di dover dichiarare i premi per i quali ha fruito della detrazione? R. Larticolo 13-bis, comma 1, lettera f), del Tuir prevede una detrazione dallimposta lorda dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni a condizione che il contratto assicurativo non sia di durata inferiore a cinque anni e che per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti. Pertanto, qualora lassicurazione sia riscattata nel periodo di durata minima, lammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione dimposta costituisce reddito da assoggettare a tassazione separata. Dal tenore letterale della norma non si evince lobbligo di estendere la previsione della tassazione separata anche nel caso di decesso nel predetto periodo del soggetto che ha usufruito della detrazione. D. Con riferimento alla polizza vita, contraente e assicurato devono essere la stessa persona? Anche nel caso di familiare a carico? Si pensi ad un contribuente che stipula unassicurazione vita per il figlio minorenne, dove lassicurazione non accetta come contraente il figlio minore. R. Larticolo 13-bis, comma 1, lettera f), del TUIR comprende tra gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19 per cento i premi pagati per assicurazione sulla vita del contribuente. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 13-bis prevede che la detrazione in parola spetta anche se lonere è sostenuto nellinteresse dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo di lire 2. 500.000 sul quale calcolare la detrazione. Nellambito del contratto di assicurazione sulla vita, oltre allassicuratore si possono distinguere i seguenti soggetti:
Non sempre contraente e assicurato sono la medesima persona, anche se in genere si riscontra la coincidenza. Pertanto, dato che il soggetto contraente e il soggetto assicurato possono non essere necessariamente la stessa persona, nel caso in cui il contribuente (contraente) stipula unassicurazione vita per il figlio minorenne (assicurato e beneficiario) e, quindi, versa i premi nellinteresse di un familiare a carico (nella specie, figlio minorenne), ha diritto alla detrazione in questione, fermo restando il limite complessivo di lire 2. 500.000 sul quale calcolare la stessa.
D. Nelle polizze vita collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti per ricavarne maggior profitto, il contraente è una persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi. Trattasi, tuttavia, di stipula in nome e per conto, tanto che nel certificato di assicurazione che viene rilasciato al singolo assicurato, questultimo viene definito sottoscrittore. Tenuto conto che nel certificato di assicurazione si evince in dettaglio, per ciascun assicurato, lammontare del maturato individuale accantonato e rivalutato a quella data, distinto per ciascun versamento unico ricorrente individuale effettuato, si chiede se tali polizze vita collettive siano detraibili ai sensi del disposto dellarticolo 13-bis, lettera f), del Tuir? R. Con il quesito in esame è stato chiesto se siano detraibili, ai sensi del disposto dallart. 13bis, lett. f), del DPR 22 dicembre 1986, n.917, i premi relativi ad una polizza vita collettiva, pagati da un lavoratore dipendente che ha sottoscritto la polizza, tenuto conto che contraente e sottoscrittore (assicurato) sono soggetti diversi e che il contraente stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore (assicurato). Le polizze collettive, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulate in nome e per conto del contraente-assicurato danno diritto alla detrazione di cui allart. 13bis, comma 1, lett. f), del TUIR relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.
D. Quali sono le indicazioni ministeriali per stabilire la misura delle spese detraibili per coloro che frequentano Istituti o Università private italiane o straniere? R. Come rilevabile dalle istruzioni al modello 730, le spese per la frequenza presso istituti o università private o straniere sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita per tasse e contributi versati per le analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Ai fini della detrazione delle spese per frequenza allestero di corsi universitari occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso lUniversità statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente.
D. Nel rigo E21 deve essere indicato "lassegno periodico corrisposto al coniuge con esclusione della quota di mantenimento dei figli". Nel rigo E22 vanno invece indicati "...e nella misura in cui risultano da provvedimenti dellautorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nellart. 433 cc". Dalla lettura delle istruzioni sembrerebbe intendersi una distinzione fra assegni di mantenimento ed assegni alimentari: i primi non dovrebbero essere dedotti, i secondi sì. Potrebbe, tuttavia, esserci coincidenza tra il concetto di assegno di mantenimento e quello di assegno familiare? In tal caso il totale di quanto corrisposto sarebbe deducibile. R. Lindicazione degli importi degli assegni di mantenimento e di quelli alimentari avviene in due righi diversi in quanto differiscono nel loro trattamento tributario. Lassegno di mantenimento, ai sensi della lettera c), del comma 1, dellart. 10 del TUIR, è deducibile solo per la parte spettante al coniuge. Tale quota, se non è diversamente esplicitato, si presume essere pari al 50 per cento dellimporto totale. Lassegno alimentare, ai sensi della successiva lettera d), è, invece, deducibile per il suo intero importo.
D. Si chiede se i contributi e/o le erogazioni effettuate a favore della "Missione Arcobaleno" e dellAlto Commissariato per i rifugiati dellONU possano essere considerate oneri detraibili, di cui al rigo E12, o deducibili, di cui al rigo E19, ovvero se non ricorra alcuna delle due ipotesi rappresentate. R. Non costituiscono oneri deducibili o che danno diritto a detrazione dimposta, rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 13-bis del TUIR, le erogazioni effettuate a favore della "Missione Arcobaleno" né allAlto Commissariato per i rifugiati dellONU.
D. Danno diritto a deduzione dal reddito o a detrazione dimposta le somme versate per le adozioni a distanza? R. Non costituiscono oneri deducibili o che danno diritto a detrazione le spese sostenute per le cosiddette adozioni a distanza.
D. Un proprietario di due appartamenti ha presentato al centro di servizio tre moduli del 41%: uno per il primo appartamento, uno per il secondo appartamento, uno per le parti comuni (rifacimento tetto e recinzione), tenendo distinte le relative fatture con bonifici. Considerato che sul primo appartamento ha sostenuto spese per Lire 150.000.000, sul secondo Lire 80.000.000 e sul terzo Lire 30.000.000 è corretto detrarre la somma dei tre importi? R. Nel caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per più unità abitative, ed eventualmente per le parti comuni, il limite di 150 milioni va riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare, come affermato nella C.M. 57/E del 1998. Inoltre, gli interventi sulle parti comuni assumono rilievo autonomo, ai fini del limite di 150 milioni, rispetto agli interventi sulle singole unità immobiliari. Pertanto, in relazione al quesito posto, si osserva che il contribuente può portare in detrazione le spese sostenute per tutti e tre gli interventi, avendo però cura di indicare gli importi distintamente nella sezione terza del Quadro E del Mod. 730/2000.
D. Un contribuente che nel 1998 ha sostenuto spese per il recupero del patrimonio edilizio adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla legge per ottenere la detrazione e nella dichiarazione del 1999 per i redditi del 1998 non ha portato in detrazione la spesa, può portarla in detrazione nella dichiarazione del 2000 per i redditi del 1999 partendo dalla seconda rata (e quindi ottenendo il rimborso di una rata in meno rispetto al previsto)? R. Nellipotesi in cui il contribuente che ha eseguito lavori di ristrutturazione nel corso dellanno 1998, pur ottemperando agli obblighi previsti ai fini della fruizione della detrazione dimposta del 41%, non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa al 1998 essendone esonerato, ovvero non ha indicato nella dichiarazione dei redditi presentata limporto delle spese sostenute ed il numero delle rate prescelte, può usufruire dellagevolazione relativamente alla seconda rata presentando la dichiarazione dei redditi relativa al 1999, indicando il numero della rata nella corrispondente casella relativa allopzione tra le 5 o le 10 rate. Per quanto riguarda il recupero della detrazione dimposta della prima rata, il contribuente può inoltrare richiesta di rimborso agli Uffici finanziari secondo le modalità ordinarie di cui allarticolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
D. E possibile beneficiare della detrazione nel caso in cui il contribuente, pur avendo ottemperato a tutti gli adempimenti, si accorge ora che listituto di credito non ha riportato nel bonifico gli estremi della legge che da diritto alla detrazione del 41% R. Qualora il contribuente non abbia riportato nel bonifico bancario i riferimenti normativi della legge n. 449 del 1997, può ugualmente usufruire della detrazione del 41%, sempre che sia in grado di dimostrare che le spese siano state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti ivi previsti. D. I terremotati umbri che usufruiscono della detrazione del 41% per la ristrutturazione della loro abitazione e per i quali lo Stato ha stanziato un contributo (ricevuto in minima parte), come si devono comportare? Devono considerare la spesa dedotti i contributi già ricevuti; quando riceveranno la parte restante, in che modo devono tenerne conto nel redigere la loro dichiarazione dei redditi? R. Lart. 12, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha stabilito che il contributo eventualmente concesso ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche, corrispondente allammontare dellIVA pagata a titolo di rivalsa per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati non preclude il diritto a fruire della detrazione del 41%; pur in presenza di tale contributo le spese si considerano interamente rimaste a carico del contribuente. In tale evenienza non rileva una corresponsione del contributo successiva alla fruizione del beneficio della detrazione. In altre ipotesi di erogazione di contributi o sovvenzioni per lesecuzione di tali interventi di recupero, i contributi devono essere sottratti interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della detrazione. Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo dimposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione, tali somme vanno assoggettate a tassazione separata, secondo quanto disposto dallart 16, comma 1, lett. n-bis), del TUIR. D. Alcuni Uffici delle Entrate provinciali asseriscono che è indispensabile presentare una ulteriore dichiarazione di inizio lavori qualora le opere di recupero proseguano in anni successivi a quello in cui sono iniziate. Si domanda se linterpretazione di questi Uffici sia corretta. R. Nellipotesi di lavori che proseguono nellanno successivo a quello di invio del modello di comunicazione non è necessario inoltrare una nuova comunicazione, sempre che si tratti del completamento delle opere già avviate. Qualora si tratti di ulteriori interventi, per i quali è richiesta una nuova denuncia di inizio attività, concessione o autorizzazione edilizia, il contribuente dovrà inviare un nuovo modello di comunicazione ed allegare la relativa documentazione.
D. Come ci si deve comportare nel caso in cui i materiali per le opere di risanamento o di recupero siano stati acquistati nella Repubblica di San Marino, e nella fattura non sia esposta lIVA? R. La detrazione compete per le spese sostenute dal contribuente nellanno dimposta ed effettivamente rimaste a carico purché i relativi pagamenti siano effettuati attraverso bonifico bancario, salvo le ipotesi espressamente previste. Il contribuente è tenuto a conservare e a trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese. Qualora i materiali per gli interventi di recupero siano acquistati nella Repubblica di San Marino, il contribuente è tenuto alla conservazione della relativa fattura. Non rileva la mancata esposizione dellIVA nella fattura, in quanto tale cessione è soggetta alla disciplina fiscale nel paese del cedente (vedi Ris. n. 465178 del 16. 10. 91).
D. Si vuole sapere se, acquistando contemporaneamente casa e box da cooperativa o da immobiliare, con un unico atto notarile indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa e conoscendo lesatto importo della costruzione del box (o di due box) compete la detrazione del 41%? R. La detrazione compete solo relativamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale.
D. Se il contribuente ha inviato la comunicazione al Centro di servizio competente indicando se stesso come unico soggetto che godrà dellagevolazione del 41%, ma le fatture relative alle spese sostenute ed il bonifico bancario riportano per errore nel primo caso e a causa del conto cointestato nel secondo, anche il nominativo del coniuge a carico; può portarsi in detrazione per intero la spesa sostenuta o soltanto il 50%? R. La detrazione può essere fruita sullintero importo purché venga annotato sul documento di spesa il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa medesima.
D. Quando non cè coincidenza tra i soggetti indicati nella comunicazione al Centro di Servizio, quelli riportati sulle fatture e quelli dei bonifici bancari come ci si deve comportare? A chi deve essere attribuito il beneficio?
D. E possibile includere tra le spese fruibili dellagevolazione del 41% quelle sostenute dal contribuente per lacquisto di materiali per effettuare lavori di manutenzione straordinaria di un immobile di sua proprietà, pagate tramite bonifico bancario prima dellinvio delle comunicazioni al Centro di Servizio, al Comune e alla ASL? I lavori sono iniziati dopo linvio delle comunicazioni sopra citate. R. Come precisato nelle istruzioni al modello 730 la trasmissione del modulo di comunicazione al Centro di Servizio deve essere effettuata prima dellinizio dei lavori, ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti delle relative spese di ristrutturazione.
D. La comunicazione inviata al Centro di servizio (od anche quella spedita alla ASL) che riporta una data di inizio lavori anteriore di pochi giorni rispetto a quella individuata sulla ricevuta della raccomandata postale può precludere la possibilità di ottenere la detrazione, anche quando tutte le altre procedure sono regolari? R. Linvio della comunicazione dopo linizio dei lavori determina la decadenza dallagevolazione, in quanto il contribuente non ha rispettato una delle condizioni essenziali per ottenere il riconoscimento del diritto allagevolazione medesima.
D. Se muore il contribuente che ha sostenuto le spese rientranti nel 41% e sono rimaste rate ancora da detrarre, o mai detratte, gli eredi debbono suddividersi le rate secondo la percentuale ottenuta in eredità oppure un solo erede, in accordo con gli altri, può detrarsi la quota intera? Possono detrarsi anche tutte le quote se il contribuente è deceduto nel 1999, oppure la prima quota deve essere detratta obbligatoriamente nella dichiarazione fatta da un erede per il deceduto? R. Come precisato dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, in caso di decesso del contribuente la detrazione si trasmette agli eredi del deceduto. Pertanto, trattandosi di un diritto per il quale è ammessa il trasferimento mortis causa, segue le medesime regole giuridiche stabilite per il trasferimento degli altri diritti dal de cuius agli aventi causa. In particolare, nel caso di più eredi, deve ritenersi che ciascuno potrà fruire della detrazione in misura proporzionalmente pari alla quota di eredità spettante. Si fa, infine, presente che qualora il contribuente sia deceduto nel 1999, il diritto alla detrazione è direttamente fruibile dagli eredi, pro-quota, a partire da quello stesso anno. Conseguentemente, la dichiarazione che dovrà essere presentata dagli eredi per conto del dante causa non deve contemplare la detrazione per gli interventi di recupero edilizio o di ripristino del patrimonio immobiliare.
D. Un futuro marito, proprietario di tutto un fabbricato sul quale nel 1998 ha sostenuto le spese per ristrutturazione e già ha usufruito della detrazione del 41%, vorrebbe vendere una quota di proprietà dellimmobile alla futura moglie (25%). Se effettua la cessione di una quota di proprietà può continuare a usufruire della detrazione del 41% sulle spese sostenute? R. Non si ritiene che il trasferimento di una quota dellimmobile, sul quale sia stato effettuato un intervento di recupero edilizio, sia idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, atteso che tale passaggio può verificarsi solo in presenza della cessione dellintero immobile. Tuttavia qualora il trasferimento riguardi una parte dellimmobile, autonomamente accatastata, possono applicarsi i principi indicati al riguardo dalla circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E e, conseguentemente, lacquirente subentra al cedente in ordine al diritto alla detrazione spettante in proporzione allunità immobiliare ceduta. Per quanto riguarda, infine, la prima ipotesi, il cedente continuerà ad esercitare per intero il diritto alla detrazione, mentre nella seconda ipotesi il suo diritto alla detrazione è decurtato in proporzione allunità immobiliare ceduta.
D. Nel caso in cui venga ceduto un immobile nel 2000 per il quale sono state sostenute spese di ristrutturazione nel corso dellanno 1999, la quota detraibile nel 1999 è di competenza del precedente proprietario dellimmobile in quanto possessore dello stesso al 31 dicembre 1999? In caso di cessione dellimmobile durante il periodo dimposta 1999 e nel caso in cui le spese di ristrutturazione sono state sostenute in parte dal precedente proprietario ed in parte dal nuovo, a chi spetta per il 1999 lagevolazione fiscale? R. Nellipotesi in cui venga ceduto un immobile in relazione al quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione edilizia deve farsi riferimento allart. 1, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e alle successive circolari esplicative n. 57/E del 24.2.1998 e n. 121/E dell11.5.1998. In caso di vendita le quote di detrazione non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta allacquirente persona fisica dellunità immobiliare. Come è stato precisato con la citata circolare n. 57/E "il legislatore ha voluto stabilire che in caso di vendita dellunità immobiliare prima che il venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione spettanti per i singoli periodi di imposta, la detrazione, invece di rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi, sia trasferita allacquirente" nella considerazione che "la realizzazione degli interventi abbia influenzato il prezzo di vendita dellimmobile ed abbia comportato una traslazione dellonere economico sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento delle imposte conseguenti al passaggio di proprietà". Per determinare in concreto chi possa fruire della quota di detrazione relativa al 1999 occorre individuare il soggetto che possedeva limmobile alla fine del periodo dellimposta. Da ciò consegue che, nellipotesi di cessione di un immobile posta in essere nellanno 2000, la detrazione della quota delle spese di ristrutturazione relativa al 1999, compete al soggetto venditore, che possedeva il fabbricato il 31.12.1999. La quota di detrazione relativa al 1999 compete invece allacquirente nellipotesi in cui la cessione dellimmobile sia intervenuta nel corso del medesimo anno 1999. D. Nella "somma di cui un condomino può tener conto ai fini della detrazione" sono da ricomprendere tutte le quote effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, come indicato nella C.M. n. 122/E del 1° giugno 1999? R. Si confermano i chiarimenti forniti con la circolare n.122 dell 1/06/1999, che non contraddicono, ma completano il principio affermato nella precedente circolare n.121 del 11/05/1998, in base alla quale ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali rileva in primo luogo la data del bonifico effettuato dallamministratore del condominio. Quindi la detrazione compete con riferimento allanno di effettuazione del bonifico bancario da parte dellamministratore e nel limite delle rispettive quote dallo stesso imputate ai singoli condomini e da questultimi effettivamente versate al condominio al momento della presentazione della dichiarazione, anche anticipatamente o posticipatamente rispetto alla data di effettuazione del bonifico.
D. Considerando che dalle istruzioni al modello 730 emerge che per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un solo rigo, si chiede: a) cosa indicare nella colonna 1 dei righi da E23 a E26 nellipotesi di spese sostenute in periodi dimposta diversi relativamente alla stessa unità immobiliare; b) nel caso di spese sostenute per lo stesso immobile in anni diversi, come conciliare lindicazione di usare un solo rigo cumulando in colonna 4 tutte le spese sostenute, col fatto che, come detto nella circolare 121/E del 1998, sia possibile la scelta di ripartire le medesime, in relazione allanno di sostenimento, indifferentemente in 5 o 10 rate. R. Nella Sezione III del quadro E del modello 730 occorre indicare in righi separati le relative spese complessivamente sostenute per ciascuna unità immobiliare o parte comune di immobile sulla quale sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio
D. Alla luce delle istruzioni ministeriali, si chiede di conoscere in maniera analitica tutte le fattispecie in cui la detrazione per coniuge a carico è applicabile per il primo figlio. Ciò anche in considerazione della circolare n. 226/E del 1994 che sembra prevedere una casistica più ampia rispetto a quella contenuta nelle istruzioni. R. La circolare n. 226/E del 1994 non è più attuale; al riguardo occorre, pertanto, far riferimento alla C.M. 9 gennaio 1998, n. 3/E, dalla quale non si evincono ulteriori casi, oltre quelli già individuati nelle istruzioni al modello 730, in presenza dei quali deve essere riconosciuta la detrazione per i figli a carico in assenza di uno dei coniugi.
D. Possono essere considerati familiari a carico i soggetti che sono titolari di unico reddito da pensione AVS (Svizzera) che essendo già tassato alla fonte a titolo dimposta non entra a far parte del reddito complessivo? R. Il reddito da pensione AVS prodotto dai familiari a carico non deve essere considerato rilevante fiscalmente ai fini dellattribuzione della detrazione per carichi di famiglia. Pertanto, anche se la pensione AVS è superiore ai 5.500.000 lire annue, il dichiarante può considerare il percettore come familiare a carico.
D. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche prevedono, fra laltro, che per poter fruire della detrazione per gli altri familiari a carico, è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di 5.500.000, convivano con il contribuente, oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dellAutorità Giudiziaria. Relativamente a tale ultima condizione, quale documentazione deve alluopo esibire linteressato per il riconoscimento della detrazione? R. Il contribuente per poter fruire della detrazione per altro familiare fiscalmente a carico, nellipotesi di corresponsione di assegno alimentare non risultante da un provvedimento dellAutorità Giudiziaria, deve produrre idonea autocertificazione. In caso di richiesta degli Uffici il contribuente può avvalersi di qualsiasi idoneo mezzo di prova, quale ad es. lintestazione delle utenze, o del contratto di affitto dellimmobile, la documentazione bancaria, o altro mezzo.
D. La detrazione per familiari a carico spetta anche per il figlio sposato e non convivente con i genitori? Spetta anche per la moglie ed i figli di suddetto figlio, se il genitore, nonno dei nipoti, dimostra che corrisponde un assegno alimentare alla famiglia del figlio? R. La detrazione per figlio a carico spetta anche qualora questultimo sia sposato e non conviva con i genitori, purché non abbia un reddito complessivo superiore a L. 5.500.000. La detrazione per familiari a carico spetta anche per la nuora e per il nipote, che non possiedono individualmente un reddito complessivo superiore a lire 5.500.000, a condizione che gli stessi convivano con il nonno oppure, se non conviventi, a condizione che il nonno corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dellautorità giudiziaria.
D. Nel caso in cui sia stata aperta una concessione edilizia per demolizione e ricostruzione di fabbricato di civile abitazione è possibile dichiarare tale fabbricato ai fini IRPEF come per le ristrutturazioni? R. Il fabbricato non concorre, a norma dellart. 33, comma 3, del TUIR, alla formazione dellimponibile fino al termine previsto nella concessione per lultimazione dei lavori di ricostruzione, sempre che non sia di fatto utilizzato.
D. Il titolare di un contratto di affitto nel 1998 ha avviato le procedure di sfratto esecutivo non avendo percepito i canoni di affitto e pertanto nella dichiarazione dei redditi del 1998 ha usufruito dellagevolazione prevista (unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta dal provvedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore). Durante lanno 1999 incassa in parte laffitto relativo allanno 1998; come si deve dichiarare tale reddito? R. I canoni non percepiti, derivanti da contratti di locazione ad uso abitativo, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Qualora il contribuente, avvalendosi della regola richiamata, non abbia dichiarato i predetti canoni e, in un periodo successivo, li riscuota in tutto o in parte, le somme percepite devono essere assoggettate a tassazione separata, ai sensi dellart. 16, comma 1, lett. n-bis), del TUIR e, pertanto, dichiarate nel quadro dedicato a tale regime di tassazione.
D. La legge finanziaria per il 2000 dispone, a proposito di ICI, che il contribuente è tenuto a pagare la relativa imposta sul valore della rendita catastale presunta, fin quando lufficio non notifica la rendita effettiva. Principio questo che dovrebbe essere confermato ai fini dellIRPEF. Se così è, come si deve comportare il contribuente che, ad esempio, ha avuto notificata nel gennaio 2000 la rendita definitiva del suo immobile? Come deve dichiarare lo stesso immobile, ai fini IRPEF, per lanno 1999? Adottando la rendita presunta, ovvero utilizzando la rendita definitiva, ancorché acquisita oltre il 31 dicembre 1999? R. Nel caso di redditi di fabbricati determinati sulla base della rendita presunta, la notifica della rendita catastale pervenuta nel mese di gennaio 2000 ha effetto con riferimento ai redditi del periodo dimposta 2000 da dichiarare nellanno successivo. In tal caso, nel modello 730/2000 relativo al 1999 il reddito del fabbricato deve continuare ad essere determinato in base alla rendita presunta.
D. In presenza di due unità abitative usate entrambe come residenza del nucleo familiare è corretto indicare la prima unità col codice 1 e la seconda unità col codice 9? Oppure la seconda unità va indicata col codice 2 e pertanto con rendita maggiorata di un terzo? R. Qualora si sia in presenza di due unità abitative, utilizzate dallo stesso nucleo familiare, ai fini della dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà indicare con il codice 1 (unità immobiliare utilizzata come abitazione principale) labitazione nella quale dimora abitualmente, mentre dovrà utilizzare per la seconda il codice 2 (unità immobiliare tenuta a disposizione). Il codice 9 va, invece, indicato nellipotesi in cui il secondo immobile è utilizzato soltanto da un familiare ivi residente.
D. Nel casi in cui entrambi i coniugi siano proprietari, ognuno al 100%, di due unità immobiliari, una utilizzata come abitazione principale del nucleo familiare e laltra come abitazione principale della loro figlia, spetta ad entrambi la deduzione per abitazione principale prevista dal comma 3-bis dellarticolo 10 del Tuir? R. Si. Nel caso prospettato entrambi i coniugi dovranno utilizzare il codice 1 a colonna 2 del quadro B nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
D. Un coltivatore diretto possiede un fabbricato rurale dove ha la propria residenza, inoltre è proprietario di un fabbricato urbano destinato ad uso abitativo dove risiede il figlio. Si chiede se spetta la deduzione di Lire 1.800.000 per labitazione del figlio? R. Se un soggetto risiede in un fabbricato rurale in qualità di coltivatore diretto non può beneficiare della deduzione per labitazione principale su altro immobile di sua proprietà in cui dimora abitualmente il figlio, in quanto labitazione principale, come precisato nella circolare n. 247E del 1999, può essere una soltanto e in questo caso il contribuente ha già la propria dimora abituale. Infatti, il reddito del fabbricato rurale adibito a propria abitazione concorre a formare il reddito complessivo con un importo pari a zero, a causa della specifica agevolazione, e pertanto fruisce su tale immobile di una deduzione fino a concorrenza del reddito del fabbricato anche se in questo caso è pari a zero.
D. In base al comma 1, lettera a), dellarticolo 6, della legge finanziaria, si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Se il contribuente è proprietario dellimmobile in cui abita e di un altro concesso ad uso gratuito ad un figlio, è possibile per il contribuente scegliere su quale dei due immobili far valere la deduzione per abitazione principale? R. Il quesito ha già trovato soluzione con la R.M. 11 febbraio 2000, n.13, con la quale si è chiarito che la deduzione in argomento spetta in relazione al reddito di un solo immobile adibito ad abitazione principale, per cui se un contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale ed uno utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dellimmobile adibito ad abitazione principale del titolare stesso e, eventualmente, delle pertinenze.
R. Lagevolazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, si applica per i locatori oltre ai cosiddetti contratti tipo di cui al comma 3, dellart. 2, anche ai contratti transitori redatti per soddisfare le esigenze abitative degli studenti universitari, nonché ai contratti stipulati dagli enti locali per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. Come illustrato nella C.M. n. 150/E del 7 luglio 1999, le agevolazioni sono applicabili anche ai contratti per soddisfare le esigenze transitorie degli studenti universitari, purché redatti in conformità ai contratti tipo promossi dai Comuni sede di Università. Per quanto riguarda, invece, i conduttori ai sensi dellart. 13-ter, del TUIR, lagevolazione compete solo sui contratti di cui al comma 3 dellart. 2 della citata legge n. 431 del 1998, a seguito degli accordi definiti in sede locale tra le Associazioni dei conduttori e dei proprietari più rappresentative. In mancanza di tali accordi a livello locale, lagevolazione spetta ugualmente qualora i contratti rispettino le condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 dellart. 4 della stessa legge. Si osserva, comunque, che in nessun caso lagevolazione è applicabile ai contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.
D. Rientra tra le ipotesi di "contratti convenzionali" il canone di locazione versato dallinquilino allIstituto Autonomo Case Popolari? R. Le disposizioni concernenti le modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione, previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che restano disciplinati dalla normativa vigente, statale e regionale. Conseguentemente i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari, stipulati con gli Istituti case popolari, non beneficiano della detrazione di cui allart. 13-ter del TUIR, prevista esclusivamente per i contratti rinnovati o stipulati ai sensi della citata legge n. 431/98 .
D. Le istruzioni, sul punto, precisano che sono esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, con imposta lorda, calcolata sul reddito complessivo, che al netto di talune detrazioni e delle ritenute subite, non eccede Lire 20.000. La puntualizzazione rispecchia fedelmente quella contenuta nelle istruzioni dello scorso anno; vi è però una sostanziale novità contenuta in questa dichiarazione e cioè la nuova deduzione per abitazione principale di cui l"Attenzione" non sembra tener conto. Ciò comporta che molti contribuenti si trovano a dover presentare la dichiarazione dei redditi con imposta da versare pari o inferiore a Lire 20.000 solo perché il reddito della abitazione principale ha contribuito a determinare il reddito complessivo pur venendo successivamente abbattuto dall apposita deduzione. R. L"Attenzione" cui il quesito fa riferimento contiene la regola di carattere generale in base alla quale il contribuente, non obbligato alla tenuta di scritture contabili, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi qualora limposta corrispondente al reddito complessivo, ridotta delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia, nonché delle ritenute subite, non superi lire 20.000. La nuova modalità di scomputo della deduzione spettante per labitazione principale (deduzione dal reddito complessivo e non più dal reddito dei fabbricati, ma comunque entro i limiti del reddito del fabbricato stesso), non cambia la predetta regola generale, ma ovviamente può creare lobbligo di presentazione della dichiarazione in capo a soggetti precedentemente esonerati.
D. Nel caso in cui il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, possieda un reddito di lavoro dipendente correttamente tassato dal sostituto e una abitazione principale con una rendita rivalutata di importo di poco superiore a lire 1.800.000, è da considerarsi esonerato se limposta dovuta è inferiore a Lire 20.000? E ancora, nel caso in cui un contribuente, obbligato alla tenuta delle scritture contabili, possieda esclusivamente redditi derivanti dallabitazione principale per un importo inferiore alla deduzione, prevista nella misura massima di lire 1.800.000, deve comunque presentare la dichiarazione dei redditi? R. Per verificare la sussistenza o meno dellobbligo alla presentazione della dichiarazione, non basta fare riferimento esclusivamente allimporto da versare a saldo, ma, come precisato nelle istruzioni allegate al modello 730, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che non hanno obbligo di tenuta delle scritture contabili e che hanno unimposta lorda corrispondente al reddito complessivo che, diminuita delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e per familiari a carico, nonché delle ritenute, non supera limporto di lire 20.000. Nella seconda ipotesi prospettata, il contribuente, non essendo esonerato dagli ooblighi contabili, è comunque tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
D. Un contribuente pensionato esercente attività agricola, nel 1999 ha presentato Modello Unico per lanno dimposta 1998, nel quale è stato riportato un credito IRAP (rigo 4 del quadro RX). Nel 1999 risulta essere in regime IVA di esonero (volume daffari non superiore a 5 milioni) e pertanto con possibilità di presentare il modello 730. Come può recuperare il credito IRAP attraverso lassistenza fiscale? R. Il contribuente che vanta un credito ai fini IRAP non può recuperarlo presentando il modello 730.
D. Un contribuente per il quale dallUnico 1999 (quadro RX) risultava un credito IRPEF ed un credito IRAP e/o CSSN, se la sua attività è cessata nel 1998 ed ora è unicamente pensionato, può presentare il modello 730? Dove può riportare leccedenza IRAP e/o CSSN? R. Il contribuente che intende fruire del credito IRAP e/o CSSN, non può compilare il modello 730, ma dovrà compilare il modello Unico di dichiarazione dei redditi.
D. Dove va inserito il rigo 10 del CUD 2000 eccedenze ritenute da rimborsare? R. Limporto risultante dal rigo 10 del CUD 2000 non va indicato nel Mod. 730/2000, in quanto leccedenza da rimborsare riguarda il rapporto fra sostituto e sostituito.
D. E possibile indicare in dichiarazione dei redditi il credito dimposta relativo al riacquisto dellabitazione principale se latto notarile non riporta che il contribuente non ha utilizzato tale credito in diminuzione dellIVA e della tassa di registro? R. Lart.7, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non prevede tra i requisiti essenziali per poter fruire del credito dimposta per il riacquisto della prima casa lindicazione, nellatto notarile di acquisto dellimmobile, che il credito medesimo è stato utilizzato in diminuzione dellIVA o dellimposta di registro. Pertanto, si ritiene che la parte di credito dimposta non fruita possa essere indicata nel rigo B 9 del modello 730.
D. In appendice alle istruzioni del modello 730/2000, a proposito di "acquisto prima casa", si precisa che le agevolazioni spettano anche per lacquisto delle pertinenze dellabitazione principale, intendendo per tale, le unità immobiliari classificate o classificabili come C/2, C/6, C/7. Ciò sembra essere in contrasto con quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, contenuto nellarticolo 10 del DPR 917/86, dove viene richiamato il concetto civilistico di pertinenza (art. 817 c.c.), senza vincolarlo alla categoria catastale. R. Le due normative richiamate riguardano luna le agevolazioni prima casa ai fini dellimposta sul valore aggiunto e dellimposta di registro e laltra lattribuzione ai fini dellIRPEF della deduzione spettante per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale fino a lire 1.800.000. Relativamente alle pertinenze, nel primo caso il beneficio spetta anche per lacquisto delle pertinenze alla prima casa, limitatamente ad una sola per ciascuna delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), anche se lacquisto è effettuato con atto separato rispetto a quello di acquisto della prima casa. Ai fini della deduzione IRPEF, invece, viene fatto riferimento alla nozione "pertinenze" contenuta nellarticolo 817 c.c., classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dellunità immobiliare adibita ad abitazione principale.
D. Nel caso lacquisto dellabitazione principale, che successivamente viene ceduta per riacquistarne unaltra e poter godere dellagevolazione prevista per il riacquisto della prima casa, sia avvenuto attraverso una permuta possiamo considerare per intero lIVA o limposta di registro pagate? E nel caso la permuta sia fra i due fabbricati oggetto dellagevolazione, è applicabile il credito dimposta? R. Se in caso di permuta una delle due cessioni è soggetta ad IVA, atteso che in base agli articoli 11 e 13 del DPR 633 del 1972, le operazioni sono soggette rispettivamente allimposta di registro ed allIVA, applicate sullimmobile determinato con criteri stabiliti per i singoli tributi, ricorrendo tutti i presupposti, il credito è costituito dal tributo corrisposto dal soggetto che ne ha diritto. Qualora la permuta riguardi due fabbricati oggetto dellagevolazione prima casa, il credito dimposta compete ad entrambi i permutanti, in presenza di tutte le condizioni stabilite dalla norma di favore. Tuttavia, considerato che per le permute la base imponibile è costituita dal valore del bene che da luogo allapplicazione della maggiore imposta (articolo 43, comma 1, lettera b), del testo unico concernente limposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131), lammontare del credito è determinato ripartendo limposta corrisposta in proporzione alla base imponibile di ciascun bene permutato.
D. Molti CUD non riportano limporto delladdizionale comunale, il comune ha però deliberato in tal senso. Come si deve comportare il contribuente? R. Ai sensi dellart. 1, comma 5, del D.Lgs. 28.12.1998, n. 360, come sostituito dallart. 6, comma 12, della legge 23.12.1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi di lavoro assimilati, laddizionale comunale, come la regionale, è calcolata dai sostituti dimposta, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattenuta, a decorrere dal periodo di paga successivo, in un numero massimo di undici rate. Limporto dovuto è indicato nella certificazione unica di cui allart. 7bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Nellipotesi in cui la certificazione non esponga limporto dovuto, il contribuente ha lobbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. In caso di presentazione del mod. 730 laddizionale va calcolata dal CAF, unitamente allimposta sul reddito delle persone fisiche e comunicata al sostituto dimposta che ne opererà la trattenuta, secondo le modalità previste per lIRPEF.
D. La legge n. 448 del 1998, con larticolo 66, ha istituito un assegno di 200.000 lire mensili per lanno 1999 a favore delle cittadine residenti in Italia che non beneficiano di altri trattamenti di indennità di maternità, e, quindi, anche in favore delle donne non lavoratrici. Si chiede se tale tipologia di reddito debba essere portata a tassazione e, in caso affermativo, se questa possa essere equiparata a reddito di lavoro dipendente con conseguente diritto alle detrazioni per lavoro dipendente? R. Lassegno di maternità (200 mila mensili), previsto dalla legge 448/1998, per la donna non lavoratrice, non è soggetto a tassazione non essendo tale emolumento inquadrabile in alcuna delle categorie di reddito previste dallart. 6 del TUIR. Tale assegno, infatti, non può essere ricompreso tra le indennità sostitutive di reddito, in quanto è percepito, nel caso di specie, da una donna che non lavora. Né può essere ricondotto alla fattispecie degli assegni periodici in quanto trattasi di un emolumento di carattere transitorio. D. Nel caso di dividendi derivanti dal possesso di azioni di società estere assoggettate a ritenuta del 12,5% è necessario riportarle comunque in dichiarazione dei redditi, o la ritenuta può essere considerata a titolo di imposta alla stregua di quanto accade per le azioni di società italiane quando il contribuente ha optato per questa soluzione? R. Nellipotesi di utili corrisposti da soggetti non residenti, il sostituto dimposta residente che interviene nella loro riscossione deve operare una ritenuta a titolo dacconto nella misura del 12,50 per cento, anche per gli utili relativi a partecipazioni qualificate. Tali utili, pertanto, vanno riportati sempre nella dichiarazione dei redditi, non essendo prevista la possibilità di optare per il prelievo a titolo definitivo, facoltà prevista esclusivamente per gli utili derivanti dal possesso di azioni di società residenti in Italia.
D. Un contribuente ha indicato erroneamente nel proprio modello 730 presentato lo scorso anno unindennità temporanea di infortunio erogata dallINAIL. Tale indennità pur coprendo i mesi di novembre e dicembre 1998 (linfortunio si è protratto anche per lanno 1999) è stata materialmente erogata nel gennaio 1999. Il contribuente, tuttavia, ha indicato comunque nel proprio mod.730/1999 tale importo ed ha portato in detrazione la relativa ritenuta fiscale operata dallINAIL al momento dellerogazione. Va evidenziato che il CAF che ha operato lassistenza fiscale non si è accorto che tale certificazione riguardava lanno 1999 ed ha di conseguenza certificato sia il reddito che la ritenuta. Questanno lINAIL ha emesso il CUD relativo allindennità di infortunio percepita nel 1999 comprensiva anche dellimporto che il contribuente ha erroneamente dichiarato come percepito nel 1998 ed ovviamente ha certificato le ritenute operate, anche in questo caso comprensive dellimporto che il contribuente si è detratto nel 730/1999. R. Nellipotesi prospettata il contribuente dovrà presentare istanza di rimborso per lindennità temporanea di infortunio erogata dallINAIL per lanno 1999 ed erroneamente indicata nella dichiarazione dei redditi per lanno 1998. In ordine alla dichiarazione 1999 dovrà essere indicato limporto effettivamente percepito. Le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.
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