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Questi sono i documenti necessari per la denuncia dei redditi
presso il CAF-ASSOCONTRIBUENTI.
DOCUMENTI DA PORTARE (originale o fotocopia)
Per il calcolo del reddito imponibile è necessaria la seguente
documentazione:
| Redditi fondiari (casa e
terreni) |
Solo se si dichiarano
per la 1^ volta:
Rogito o atto di successione di immobili acquistati, venduti o ereditati e
relativi dati catastali.
Importo del canone di affitto relativo all'anno
2006 per tutti i fabbricati locati.
Certificato di attribuzione di rendita o visura
catastale.
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| Reddito da lavoro dipendente o
pensione |
Modello C.U.D. del datore di
lavoro o dell'ente erogante la pensione ovvero ricevute pensioni estere.
Documentazione su: assegni per maternità,
assegno TBC e Borse di Studio.
Redditi percepiti da fallimenti, da privati
(es. collaboratori domestici), alimenti percepiti dall'ex-coniuge.
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| Redditi da lavoro autonomo |
Certificazioni dei sostituti d'
imposta per gli autonomi senza obbligo di contabilità |
| Redditi diversi: plusvalenze
derivanti dalla compravendita di immobili non adibiti ad abitazione
principale e venduti entro 5 anni dall'acquisto |
Il rogito notarile relativo
all'acquisto e quello relativo alla vendita. |
| Collaborazioni occasionali |
Certificazioni dei sostituti d'imposta |
| Plusvalenze da investimenti in
azioni o obbligazioni in regime di dichiarazione |
Fissati bollati inviati dalla
banca o da altro intermediario finanziario |
| Redditi occasionali, di
collaborazione coordinata e continuativa, proventi lordi dell'
utilizzazione economica di opere di ingegno, altri redditi assimilabili a
quelli di lavoratore dipendente |
documentazione idonea |
| Canone locazione percepito anno
precedente |
ricevute o estratto conto della
banca |
| Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata corrisposti da soggetti non
obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto |
documentazione idonea rilasciata
dal soggetto erogante |
Redditi di capitale percepiti dagli eredi,
imposte ed oneri rimborsati nel 2006 ed altri redditi soggetti a tassazione separata.
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documentazione idonea |
Cassa Integrazione, disoccupazione speciale,
mobilità
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documentazione rilasciata dall'INPS |
Si prega di portare inoltre:
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dichiarazioni anni precedenti ( 730/2006 o Unico
2006); |
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dati anagrafici propri e del coniuge e dei familiari a carico, con relativi codici fiscali; |
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dati del datore di lavoro (cod. fisc.), aggiornati a febbraio; |
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delega al pagamento (mod. F24) per acconti Irpef
2006 e/o
compensazioni; |
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(eventuale) richiesta di minor acconto inviata al datore di
lavoro da coloro che hanno presentato il mod. 730/2006; |
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(eventuale
) comunicazione del datore di lavoro relativa al
mancato conguaglio del mod. 730/2006. |
ONERI DETRAIBILI
Sono detraibili dall'imposta
lorda nella misura del 19 % i seguenti oneri
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ONERE |
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE |
| Interessi passivi su prestiti o
mutui agrari entro il limite della rendita catastale. |
Contratto di finanziamento,
certificato del finanziatore che attesta l'ammontare degli interessi ed
estratti conto dai quali risulta l'effettivo sostenimento dell'onere. |
| Interessi passivi mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa (max.
€ 3615,20) ovvero per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione
principale (max. € 2.582,83) |
Rogito
notarile del finanziamento (se è la prima volta che si dichiarano questi
oneri), certificato del finanziatore che attesta l'ammontare degli
interessi ed estratti conto dai quali risulta l'effettivo sostenimento
dell'onere, ricevuta fiscale dell'onorario |
NOTA.
Per abitazione principale s'intende quella in cui il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La destinazione dell'immobile può risultare
dalle trascrizioni anagrafiche o da autocertificazione.
L'immobile deve diventare abitazione principale entro 18 mesi dall'acquisto
e tra l'acquisto e la stipula del mutuo non devono passare più di 12 mesi.
Sono detraibili gli interessi passivi e gli oneri accessori (parcella del
notaio per l'atto di mutuo, l'imposta sostitutiva, le commissioni bancarie,
gli oneri fiscali).
E' possibile detrarre anche la quota parte di interessi passivi di
competenza del coniuge fiscalmente a carico (nel limite massimo previsto).
L'agevolazione è estensibile anche per l' acquisto di un immobile affittato
purché entro tre mesi si notifichi al conduttore l'atto di intimazione di
licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio
il fabbricato diventi l' abitazione principale. Se l'immobile va
ristrutturato, deve essere adibito a dimora abituale entro due anni.
Per i mutui stipulati prima del
31/12/1990, gli interessi sono detraibili anche se i mutui sono destinati al
finanziamento per (l’acquisto o la costruzione di) immobili diversi dalle
abitazioni, così come di abitazioni successivamente concesse in locazione.
Importo massimo di
€ 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.
Per i mutui stipulati nel corso del 1991 e
del 1992, invece, la detrazione è riconosciuta solo per quelli contratti per
l’acquisto (e non anche per la costruzione) di immobili da adibire a propria
abitazione diversa da quella principale e che non abbiano mutato tale
condizione (es. dato in locazione). Importo massimo di € 2.065,38 per
ciascun intestatario del mutuo. Non sono detraibili i mutui contratti dopo
il 1992.
ATTENZIONE: dal 2005
la quota di interessi passivi detraibile va rapportata al valore di acquisto
dichiarato nel rogito, se inferiore all'importo del mutuo |
| Spese per ricoveri collegati ad un intervento chirurgico o degenze |
Ricevuta fiscale (non sono
detraibili le spese per retta di degenza di un anziano nelle apposite
strutture, ma solo le spese prettamente mediche o infermieristiche) |
Spese mediche
specialistiche, per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini
radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni rese da un medico
generico (compresi gli omeopati), ticket su prestazioni specialistiche o
medicinali, acquisto medicinali non mutuabili, acquisto o affitto di
protesi sanitarie e attrezzature sanitarie, spese per trapianto organi.
Sono detraibili inoltre le spese per l' acquisto di occhiali, lenti a contatto,
liquido di pulizia, protesi dentarie e apparecchi odontotecnici,
visite specialistiche, comprese le sedute di
psicoterapia se eseguite da medici specialisti o da psicologi iscritti all'
apposito albo. |
Prestazioni professionali:
fattura o ricevuta emessi del medico o dall' Infermiere.
Acquisto di medicinali su prescrizione medica: scontrini fiscali della farmacia,
copia della prescrizione e atto notorio se le spese sono state sostenute
in favore di famigliari.
Acquisto di medicinali senza prescrizione medica: fattura del farmacista
oppure scontrino fiscale "parlante", ovvero con indicazione
stampata del codice fiscale del cliente. Alternativamente scontrini e
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il
sostenimento della spesa a favore proprio o di famigliari a carico.
Acquisto di protesi, occhiali, lenti a contatto e sostanze per la
manutenzione (es. liquido per lenti): fattura.
Si applica una franchigia di € 129,11 |
Se le
spese sanitarie superano i 15.493,71 euro, è possibile ripartire la
detrazione in quattro rate in modo da non perdere parte del beneficio
fiscale. La detrazione del 19%, infatti, non può superare l'imposta dovuta.
Un regime particolare è previsto per le spese sanitarie sostenute da chi è
affetto da una delle patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket
sanitario. Questi costi, entro il limite di 6.197,48 euro, vanno detratti
dall'ammalato e, per la quota che non trova capienza nei suoi redditi,
possono essere sfruttati dai familiari (anche se non si è a loro carico).
La detrazione compete per le sole spese connesse con la patologia che dà
diritto all'esenzione del ticket. Il collegamento tra spesa e patologia
esente deve risultare da certificazione medica o autocertificazione.
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| Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie
e alle spese per sussidi tecnici informatici per i portatori di handicap |
Ricevuta fiscale |
Spese per
l’assistenza personale (es. Colf, badanti) dei soggetti non autosufficienti
per un importo non superiore a euro 1.820,00.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari. Non è
necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia
fiscalmente a carico del contribuente, o conviva con il medesimo. |
Idonea documentazione, che può
anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata
dall’addetto all’assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale
del soggetto che effettua il pagamento e di quello che
presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare,
nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il
codice fiscale di quest’ultimo. |
Spese di assistenza
specifica (sono quelle sostenute per):
• assistenza infermieristica e
riabilitativa;
• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica
professionale di addetto all’ assistenza di
base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’
assistenza diretta della persona;
• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività
assistenziali di nucleo;
• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore
professionale;
• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di
animazione e/o di terapia occupazionale. |
Fattura o ricevuta fiscale |
Spese funebri nel limite di €
1549,37
(a decesso). |
Fattura dell'impresa funebre. |
| Spese
per istruzione secondaria o universitaria, nel limite delle tasse e dei
contributi degli istituti statali. Non si possono detrarre né spese per
corsi di lingua né spese per corsi di specializzazione (ad esclusione di
quelli post-universitari) |
Istituti statali: bollettino di
pagamento.
Istituti privati: bollettino di pagamento e tabella delle tasse e dei
contributi dovuti nel più vicino istituto statale. |
Spese per la frequenza di asili
nido
(max 620,00 euro per figlio) |
Ricevuta fiscale |
Premi
per assicurazioni sulla vita, infortuni e contributi previdenziali
volontari nel limite di
€ 1291,14 |
Comunicazione inviata dalla
società assicurativa che attesta l'avvenuto versamento del premio. |
Erogazioni liberali a favore di
tutte le ONLUS nonché istituzioni artistiche, culturali, musicali e dello
spettacolo entro il limite di
€ 2.065,83 |
Attestazione di versamento su
ccp o disposizione di bonifico o ricevuta.
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Contributi
associativi versati a favore di società di mutuo soccorso entro il limite
di
€ 1291,14. |
Ricevute del versamento su
ccp o disposizione di bonifico. |
| Contributi
a società sportive dilettantistiche, per un importo max. € 1.500,00 |
Ricevute del versamento su
ccp o disposizione di bonifico. |
| Erogazioni
liberali a favore di partiti e movimenti politici da min. € 51,65
a 103.291,38 max. |
Concesso a condizione che il
pagamento avvenga tramite versamento su ccp o disposizione di bonifico. |
| Interessi
passivi su mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale
entro il limite di € 2582,28 |
Rogito
notarile del finanziamento, certificato del finanziatore che attesta
l'ammontare degli interessi ed estratti conto dai quali risulta
l'effettivo sostenimento dell'onere |
| Rata relativa agli interventi per la ristrutturazione
edilizia realizzati negli anni 1998 e ss. sui quali spetta la detrazione del
41% (36 %). |
Fatture
comprovanti l'onere, disposizioni di bonifico bancario. Se l'onere è
stato sostenuto dal condominio e addebitato come spese condominiali,
attestazione dell'amministratore di condominio della quota millesimale
spettante e del pagamento della stessa (vedasi anche Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie).
Quietanze oneri di urbanizzazione e ricevuta postale della raccomandata
inviata al Centro di Servizio |
| Contributi obbligatori e volontari (riscatto laurea, servizio militare
ecc.) |
Ricevute del versamento su
ccp o disposizione di bonifico. |
| Spese per adozioni di minori
stranieri |
Certificazione rilasciata dall'
ente autorizzato o atti del tribunale, traduzioni, ricevute per:
contributi ad associazioni, spese di viaggio e di soggiorno etc.
Vedasi elenco Enti autorizzati |
INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER IL
RECUPERO EDILIZIO
Il decreto-legge n. 669/96 , convertito con modificazioni
nella legge n. 30/97 ha disposto che ai fini dellIRPEF si detrae dallimposta
lorda un importo pari al 22 per cento dellammontare complessivo non superiore a
cinque milioni di lire di interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle
quote di rivalutazione in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare i seguenti
interventi di recupero edilizio:
- interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che
riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni duso;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè
quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dellorganismo
stesso, ne consentano destinazioni duso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi delledificio, linserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze delluso,
leliminazione degli elementi estranei allorganismo edilizio.
- interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di alcuni elementi costitutivi delledificio, leliminazione la modifica e
linserimento di nuovi elementi ed impianti.
I mutui per finanziare gli interventi di recupero edilizio
possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche
unità immobiliari adibiti ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi ecc.),
sempreché
gli interventi stessi siano posti in essere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla
normativa che disciplina lattività edilizia. Il beneficio in questione può coesistere con quello
previsto per lacquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale
e spetta, oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per
quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a
titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo. Il contribuente deve conservare ai fini della detrazione:
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le quietanze di pagamento degli interessi passivi del mutuo; |
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copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato
stipulato per realizzare gli interventi di recupero;
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copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli
interventi medesimi.
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Per gli interventi finalizzati all' abbattimento delle barriere
architettoniche, si possono cumulare le agevolazioni per le ristrutturazioni
edilizie con quelle per i soggetti portatori di handicap.
Spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41
per cento e/o del 36 per cento
Vanno indicate in questa sezione le
spese sostenute:
• dal 1998 al 2003 per la
realizzazione degli interventi di recupero edilizio sulle parti comuni di
edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro
pertinenze;
• nel 1996 e nel 1997,
limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici
verificatisi nell’anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il
ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di
inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di
apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del
Ministro per il coordinamento della protezione civile;
• dal 2002 nel caso di acquisto o
assegnazione dell’unità immobiliare facente parte di un edificio sul quale
sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo
riguardanti l’intero edificio e conclusi entro il 31 dicembre 2003, purché l’atto
di acquisto sia stipulato entro il 30 giugno 2004;
• dal 2002 per interventi di
manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi
di dissesto geologico da suddividere in 5 o 10 quote annuali di pari importo;
Tali spese danno diritto ad una
detrazione d’imposta, nella misura del 36 per cento, per quelle sostenute dal
2000 e nella misura del 41 per cento, per quelle sostenute precedentemente.
Il limite di spesa su cui applicare
la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità
immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e
compete separatamente per ciascun periodo d’imposta.
Tale limite è pari a:
-
euro 77.468,53 per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2002;
-
euro 48.000,00 per le spese
sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
Nel caso in cui gli interventi
consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla
singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo
delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni
pregressi.
Questa detrazione può essere
ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino
all’anno 2001, e solo in 10 quote annuali di pari importo per quelle sostenute
negli anni 2002 e 2003. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la
detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese
non è modificabile.
ATTENZIONE Per
ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di
recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo.
Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici
residenziali.
Anche quest’anno i contribuenti di
età non inferiore a 75 e 80 anni, proprietari o titolari di un diritto reale
sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, ad esclusione di inquilini e
comodatari, possono ripartire la detrazione IRPEF rispettivamente in 5 e 3 quote
annuali di pari importo.
Tale modalità di ripartizione può
essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio,
il contribuente che alla data del 31 dicembre 2003 ha compiuto 80 anni di età
ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di
spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua
parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei
successivi periodi d’imposta e, pertanto, potrà usufruirne con riferimento ai
periodi d’imposta 2003, 2004 e 2005.
• euro 48.000,00 per le spese
sostenute nell’anno 2003;
• euro 100.000,00 per le spese
sostenute nell’anno 2003 relative agli interventi di manutenzione e
salvaguardia dei boschi.
• dal 2003 per gli interventi di
bonifica dall’amianto sulle unità immobiliari a carattere residenziale.
ONERI DEDUCIBILI
Possono essere dedotti dal reddito complessivo e quindi non concorrono alla
formazione dello stesso i seguenti oneri:
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ONERE |
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE |
| Spese
mediche e spese di assistenza specifica sostenute per famigliari nei casi
di grave e permanente invalidità (L. 104/92) e per assistenza a
portatori di handicap (assistenza infermieristica
e riabilitativa, educatore professionale, attività di animazione o terapia
occupazionale) |
Per
le spese: fatture e ricevute; per attestare l'invalidità è necessaria la
stessa documentazione richiesta per altre prestazioni dello stato sociale.
Non sono deducibili le somme corrisposte a soggetti che si occupano di
assistenza generica (camerieri, accompagnatori ecc.) |
| Assegni
periodici corrisposti al coniuge separato,
esclusi quelli relativi al mantenimento dei figli. |
Sentenza
del giudice. È inoltre opportuno che le somme siano versate tramite bonifico
o assegno non trasferibile.
Si deve indicare il Codice Fiscale del ricevente. |
| Assegni
alimentari corrisposti a famigliari in seguito alla sentenza dell'autorità
giudiziaria e rendite vitalizie corrisposte in seguito
a disposizioni testamentarie. |
Sentenza
o testamento, vedi sopra per le modalità di erogazione. |
| Contributi
previdenziali obbligatori versati dal contribuente (Casse autonome e
gestioni autonome dell'INPS per artigiani, commercianti e autonomi senza
cassa, contributi agricoli unificati). |
Bollettini
o cartelle di pagamento.
È deducibile anche il contributo obbligatorio al
SSN inserito nelle assicurazioni degli autoveicoli, per documentare il
quale è necessario conservare il contrassegno di assicurazione. |
Contributi
integrativi versati dagli autonomi ex D.Lgs.124/93 per forme
pensionistiche complementari.
Limite: minor valore tra € 5.164,57 ed il 12% dell'imponibile |
Bollettini
o cartelle di pagamento. |
| Contributi
integrativi versati dal lavoratore dipendente al fondo pensione di
categoria (fondo chiuso) o ad un fondo aperto se il fondo chiuso non è
stato istituito con il limite di € 5.164,57 |
Bollettini
o cartelle di pagamento. |
| Erogazioni
liberali alla Chiesa cattolica, alle altre istituzioni religiose
riconosciute dallo Stato italiano (limite max. € 1032,91 ciascuna)
|
Estratto
conto della carta di credito, disposizione dì bonifico o bollettino
postale con indicazione del soggetto erogante. |
Organizzazioni
non governative
che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di
sviluppo (limite del 2% dell'imponibile).
Vedasi elenco Ong riconosciute. |
Estratto
conto della carta di credito, disposizione dì bonifico o bollettino
postale con indicazione del soggetto erogante. |
| Contributi previdenziali ed
assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai
servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf,
baby sitter e assistenti delle persone
anziane) fino all’importo massimo di € 1.549,37. |
Bollettini
di pagamento |
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Detrazione d’imposta
spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.
Ai contribuenti intestatari di
contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a
condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato
secondo quanto disposto dalla L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti
convenzionali).
La detrazione d’imposta, che
sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:
– euro 495,80 se il
reddito complessivo non supera euro 15. 493,71;
– euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71
e non superiore a euro 30.987,41.
Se il reddito complessivo è
superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. |
Ricevute di pagamento od altra
documentazione idonea |
Si rammenta che tale documentazione non va
allegata alla dichiarazione, ma conservata dal contribuente per 5 anni (31
dicembre 20011) ed esibita agli Uffici delle Imposte in caso di contestazioni.
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