Questi sono i documenti necessari per la denuncia dei redditi 
presso il CAF-ASSOCONTRIBUENTI.

DOCUMENTI DA PORTARE (originale o fotocopia)

Per il calcolo del reddito imponibile è necessaria la seguente documentazione:

Redditi fondiari (casa e terreni) Solo se  si dichiarano per la 1^ volta:
Rogito o atto di successione di immobili acquistati, venduti o ereditati e relativi dati catastali.

Importo del canone di affitto relativo all'anno 2006 per tutti i fabbricati locati.

Certificato di attribuzione di rendita o visura catastale. 

Reddito da lavoro dipendente o pensione Modello C.U.D. del datore di lavoro o dell'ente erogante la pensione ovvero ricevute pensioni estere.

Documentazione su: assegni per maternità, assegno TBC e Borse di Studio.

Redditi percepiti da fallimenti, da privati (es. collaboratori domestici), alimenti percepiti dall'ex-coniuge.

Redditi da lavoro autonomo Certificazioni dei sostituti d' imposta per gli autonomi senza obbligo di contabilità
Redditi diversi: plusvalenze derivanti dalla compravendita di immobili non adibiti ad abitazione principale e venduti entro 5 anni dall'acquisto Il rogito notarile relativo all'acquisto e quello relativo alla vendita.
Collaborazioni occasionali Certificazioni dei sostituti d'imposta
Plusvalenze da investimenti in azioni o obbligazioni in regime di dichiarazione Fissati bollati inviati dalla banca o da altro intermediario finanziario
Redditi occasionali, di collaborazione coordinata e continuativa, proventi lordi dell' utilizzazione economica di opere di ingegno, altri redditi assimilabili a quelli di lavoratore dipendente documentazione idonea  
Canone locazione percepito anno precedente ricevute o estratto conto della banca 
Trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto  documentazione idonea rilasciata dal soggetto erogante
Redditi di capitale percepiti dagli eredi, imposte ed oneri rimborsati nel 2006 ed altri redditi soggetti a tassazione separata. 
documentazione idonea
Cassa Integrazione, disoccupazione speciale, mobilità 
documentazione rilasciata dall'INPS

 

Si prega di portare inoltre:

  •  
dichiarazioni anni precedenti ( 730/2006 o Unico 2006); 
  •  
dati anagrafici propri e del coniuge e dei familiari a carico, con relativi codici fiscali; 
  •  
dati del datore di lavoro (cod. fisc.), aggiornati a febbraio; 
  •  
delega al pagamento (mod. F24) per acconti Irpef 2006 e/o compensazioni;
  •  
(eventuale) richiesta di minor acconto inviata al datore di lavoro da coloro che hanno presentato il mod. 730/2006;
  •  
(eventuale ) comunicazione del datore di lavoro relativa al mancato conguaglio del mod. 730/2006.




ONERI DETRAIBILI

Sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 19 % i seguenti oneri 

ONERE

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

Interessi passivi su prestiti o mutui agrari entro il limite della rendita catastale. Contratto di finanziamento, certificato del finanziatore che attesta l'ammontare degli interessi ed estratti conto dai quali risulta l'effettivo sostenimento dell'onere.
Interessi passivi mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa (max. € 3615,20) ovvero per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale (max. € 2.582,83) Rogito notarile del finanziamento (se è la prima volta che si dichiarano questi oneri), certificato del finanziatore che attesta l'ammontare degli interessi ed estratti conto dai quali risulta l'effettivo sostenimento dell'onere, ricevuta fiscale dell'onorario

NOTA. Per abitazione principale s'intende quella in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La destinazione dell'immobile può risultare dalle trascrizioni anagrafiche o da autocertificazione.
L'immobile deve diventare abitazione principale entro 18 mesi dall'acquisto e tra l'acquisto e la stipula del mutuo non devono passare più di 12 mesi. Sono detraibili gli interessi passivi e gli oneri accessori (parcella del notaio per l'atto di mutuo, l'imposta sostitutiva, le commissioni bancarie, gli oneri fiscali).
E' possibile detrarre anche la quota parte di interessi passivi di competenza del coniuge fiscalmente a carico (nel limite massimo previsto). L'agevolazione è estensibile anche per l' acquisto di un immobile affittato purché entro tre mesi si notifichi al conduttore l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio il fabbricato diventi l' abitazione principale. Se l'immobile va ristrutturato, deve essere adibito a dimora abituale entro due anni.

Per i mutui stipulati prima del 31/12/1990, gli interessi sono detraibili anche se i mutui sono destinati al finanziamento per (l’acquisto o la costruzione di) immobili diversi dalle abitazioni, così come di abitazioni successivamente concesse in locazione. Importo massimo di
€ 2.065,83 per ciascun intestatario del mutuo.

Per i mutui stipulati nel corso del 1991 e del 1992, invece, la detrazione è riconosciuta solo per quelli contratti per l’acquisto (e non anche per la costruzione) di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale e che non abbiano mutato tale condizione (es. dato in locazione). Importo massimo di € 2.065,38 per ciascun intestatario del mutuo. Non sono detraibili i mutui contratti dopo il 1992.

ATTENZIONE: dal 2005 la quota di interessi passivi detraibile va rapportata al valore di acquisto dichiarato nel rogito, se inferiore all'importo del mutuo

Spese per ricoveri collegati ad un intervento chirurgico o degenze  Ricevuta fiscale (non sono detraibili le spese per retta di degenza di un anziano nelle apposite strutture, ma solo le spese prettamente mediche o infermieristiche)
Spese mediche specialistiche, per prestazioni chirurgiche, analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, prestazioni rese da un medico generico (compresi gli omeopati), ticket su prestazioni specialistiche o medicinali, acquisto medicinali non mutuabili, acquisto o affitto di protesi sanitarie e attrezzature sanitarie, spese per trapianto organi.
Sono detraibili inoltre le spese per l' acquisto di occhiali, lenti a contatto, liquido di pulizia, protesi dentarie e apparecchi odontotecnici,
visite specialistiche, comprese le sedute di psicoterapia se eseguite da medici specialisti o da psicologi iscritti all' apposito albo.
Prestazioni professionali: fattura o ricevuta emessi del medico o dall' Infermiere. 
Acquisto di medicinali su prescrizione medica: scontrini fiscali della farmacia, copia della prescrizione e atto notorio se le spese sono state sostenute in favore di famigliari. 
Acquisto di medicinali senza prescrizione medica: fattura del farmacista oppure scontrino fiscale "parlante", ovvero con indicazione stampata del codice fiscale del cliente. Alternativamente scontrini e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il sostenimento della spesa a favore proprio o di famigliari a carico.
Acquisto di protesi, occhiali, lenti a contatto e sostanze per la manutenzione (es. liquido per lenti): fattura.
Si applica una franchigia di € 129,11
Se le spese sanitarie superano i 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione in quattro rate in modo da non perdere parte del beneficio fiscale. La detrazione del 19%, infatti, non può superare l'imposta dovuta.
Un regime particolare è previsto per le spese sanitarie sostenute da chi è affetto da una delle patologie che danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario. Questi costi, entro il limite di 6.197,48 euro, vanno detratti dall'ammalato e, per la quota che non trova capienza nei suoi redditi, possono essere sfruttati dai familiari (anche se non si è a loro carico).
La detrazione compete per le sole spese connesse con la patologia che dà diritto all'esenzione del ticket. Il collegamento tra spesa e patologia esente deve risultare da certificazione medica o autocertificazione.
Spese per i mezzi necessari alla deambulazione dei soggetti con difficoltà motorie e alle spese per sussidi tecnici informatici per i portatori di handicap  Ricevuta fiscale
Spese per l’assistenza personale (es. Colf, badanti) dei soggetti non autosufficienti per un importo non superiore a euro 1.820,00.
La deduzione spetta anche per le spese sostenute per i familiari. Non è necessario tuttavia, che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente, o conviva con il medesimo.
Idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza.
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che
presta l’assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.
Spese di assistenza specifica (sono quelle sostenute per):
• assistenza infermieristica e riabilitativa;
• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’ assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’ assistenza diretta della persona;
• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Fattura o ricevuta fiscale
Spese funebri nel limite di € 1549,37
(a decesso).
Fattura dell'impresa funebre.
Spese per istruzione secondaria o universitaria, nel limite delle tasse e dei contributi degli istituti statali. Non si possono detrarre né spese per corsi di lingua né spese per corsi di specializzazione (ad esclusione di quelli post-universitari) Istituti statali: bollettino di pagamento. 
Istituti privati: bollettino di pagamento e tabella delle tasse e dei contributi dovuti nel più vicino istituto statale.
Spese per la frequenza di asili nido
(max 620,00 euro per figlio)
Ricevuta fiscale
Premi per assicurazioni sulla vita, infortuni e contributi previdenziali volontari nel limite di
€ 1291,14
Comunicazione inviata dalla società assicurativa che attesta l'avvenuto versamento del premio.
Erogazioni liberali a favore di tutte le ONLUS nonché istituzioni artistiche, culturali, musicali e dello spettacolo entro il limite di 
€ 2.065,83
Attestazione di versamento su ccp o disposizione di bonifico o ricevuta.
Contributi associativi versati a favore di società di mutuo soccorso entro il limite di 
€ 1291,14.
Ricevute del  versamento su ccp o disposizione di bonifico.
Contributi a società sportive dilettantistiche, per un importo max. € 1.500,00 Ricevute del  versamento su ccp o disposizione di bonifico.
Erogazioni liberali a favore di partiti  e movimenti politici da min. € 51,65 a 103.291,38 max. Concesso a condizione che il pagamento avvenga tramite versamento su ccp o disposizione di bonifico.
Interessi passivi su mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale entro il limite di € 2582,28 Rogito notarile del finanziamento, certificato del finanziatore che attesta l'ammontare degli interessi ed estratti conto dai quali risulta l'effettivo sostenimento dell'onere
Rata relativa agli interventi per la ristrutturazione edilizia realizzati negli anni 1998 e ss. sui quali spetta la detrazione del 41% (36 %). Fatture comprovanti l'onere, disposizioni di bonifico bancario. Se l'onere è stato sostenuto dal condominio e addebitato come spese condominiali, attestazione dell'amministratore di condominio della quota millesimale spettante e del pagamento della stessa (vedasi anche Le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie).
Quietanze oneri di urbanizzazione e ricevuta postale della raccomandata inviata al Centro di Servizio
Contributi obbligatori e volontari (riscatto laurea, servizio militare ecc.) Ricevute del  versamento su ccp o disposizione di bonifico.
Spese per adozioni di minori stranieri Certificazione rilasciata dall' ente autorizzato o atti del tribunale, traduzioni, ricevute per: contributi ad associazioni, spese di viaggio e di soggiorno etc.
Vedasi elenco Enti autorizzati



 

INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI PER IL RECUPERO EDILIZIO

Il decreto-legge n. 669/96 , convertito con modificazioni nella legge n. 30/97 ha disposto che ai fini dell’IRPEF si detrae dall’imposta lorda un importo pari al 22 per cento dell’ammontare complessivo non superiore a cinque milioni di lire di interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare i seguenti interventi di recupero edilizio:

  1. interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  2. interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
  3. interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

  1. interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
I mutui per finanziare gli interventi di recupero edilizio possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibiti ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi ecc.), sempreché gli interventi stessi siano posti in essere nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l’attività edilizia.

Il beneficio in questione può coesistere con quello previsto per l’acquisto di unità immobiliari utilizzate come abitazione principale e spetta, oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.

Il contribuente deve conservare ai fini della detrazione:

 
  •  
le quietanze di pagamento degli interessi passivi del mutuo;
  •  
copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero;
  •  
copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.


Per gli interventi finalizzati all' abbattimento delle barriere architettoniche, si possono cumulare le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie con quelle per i soggetti portatori di handicap.


Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41 per cento e/o del 36 per cento

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute:

• dal 1998 al 2003 per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;

• nel 1996 e nel 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell’anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

• dal 2002 nel caso di acquisto o assegnazione dell’unità immobiliare facente parte di un edificio sul quale sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo riguardanti l’intero edificio e conclusi entro il 31 dicembre 2003, purché l’atto di acquisto sia stipulato entro il 30 giugno 2004;

• dal 2002 per interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi a difesa del territorio contro i rischi di dissesto geologico da suddividere in 5 o 10 quote annuali di pari importo;

Tali spese danno diritto ad una detrazione d’imposta, nella misura del 36 per cento, per quelle sostenute dal 2000 e nella misura del 41 per cento, per quelle sostenute precedentemente.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d’imposta.

Tale limite è pari a:

  •  euro 77.468,53 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002;

  • euro 48.000,00 per le spese sostenute negli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.

Nel caso in cui gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti, sulla singola unità immobiliare, ai fini della determinazione del limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni pregressi. 

Questa detrazione può essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino all’anno 2001, e solo in 10 quote annuali di pari importo per quelle sostenute negli anni 2002 e 2003. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.

ATTENZIONE Per ogni anno e per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

Anche quest’anno i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, ad esclusione di inquilini e comodatari, possono ripartire la detrazione IRPEF rispettivamente in 5 e 3 quote annuali di pari importo.

Tale modalità di ripartizione può essere utilizzata anche per le spese sostenute in anni precedenti. Ad esempio, il contribuente che alla data del 31 dicembre 2003 ha compiuto 80 anni di età ed abbia effettuato lavori di ristrutturazione nel 2002, ripartendo la quota di spesa detraibile in 10 anni, potrà optare per la ripartizione della residua parte di detrazione spettante in tre quote di pari importo da far valere nei successivi periodi d’imposta e, pertanto, potrà usufruirne con riferimento ai periodi d’imposta 2003, 2004 e 2005.

• euro 48.000,00 per le spese sostenute nell’anno 2003;

• euro 100.000,00 per le spese sostenute nell’anno 2003 relative agli interventi di manutenzione e salvaguardia dei boschi.

• dal 2003 per gli interventi di bonifica dall’amianto sulle unità immobiliari a carattere residenziale.


 


ONERI DEDUCIBILI

Possono essere dedotti dal reddito complessivo e quindi non concorrono alla formazione dello stesso i seguenti oneri:

ONERE

DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE

Spese mediche e spese di assistenza specifica sostenute per famigliari nei casi di grave e permanente invalidità (L. 104/92)  e per assistenza a portatori di handicap (assistenza infermieristica e riabilitativa, educatore professionale, attività di animazione o terapia occupazionale) Per le spese: fatture e ricevute; per attestare l'invalidità è necessaria la stessa documentazione richiesta per altre prestazioni dello stato sociale. Non sono deducibili le somme corrisposte a soggetti che si occupano di assistenza generica (camerieri, accompagnatori ecc.)
Assegni periodici corrisposti al coniuge separato, esclusi quelli relativi al mantenimento dei figli. Sentenza del giudice. È inoltre opportuno che le somme siano versate tramite bonifico o assegno non trasferibile.
Si deve indicare il Codice Fiscale del ricevente.
Assegni alimentari corrisposti a famigliari in seguito alla sentenza dell'autorità giudiziaria e rendite vitalizie corrisposte in seguito a disposizioni testamentarie. Sentenza o testamento, vedi sopra per le modalità di erogazione.
Contributi previdenziali obbligatori versati dal contribuente (Casse autonome e gestioni autonome dell'INPS per artigiani, commercianti e autonomi senza cassa, contributi agricoli unificati). Bollettini o cartelle di pagamento.
È deducibile anche il contributo obbligatorio al SSN inserito nelle assicurazioni degli autoveicoli, per documentare il quale è necessario conservare il contrassegno di assicurazione.
Contributi integrativi versati dagli autonomi ex D.Lgs.124/93 per forme pensionistiche complementari. 
Limite: minor valore tra € 5.164,57 ed il 12% dell'imponibile
Bollettini o cartelle di pagamento.
Contributi integrativi versati dal lavoratore dipendente al fondo pensione di categoria (fondo chiuso) o ad un fondo aperto se il fondo chiuso non è stato istituito con il limite di € 5.164,57 Bollettini o cartelle di pagamento.
Erogazioni liberali alla Chiesa cattolica, alle altre istituzioni religiose riconosciute dallo Stato italiano (limite max. € 1032,91 ciascuna)  Estratto conto della carta di credito, disposizione dì bonifico o bollettino postale con indicazione del soggetto erogante.
Organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (limite del 2% dell'imponibile).
Vedasi elenco Ong riconosciute.
Estratto conto della carta di credito, disposizione dì bonifico o bollettino postale con indicazione del soggetto erogante.
Contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) fino all’importo massimo di € 1.549,37. Bollettini di pagamento

Detrazione d’imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale.

Ai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dalla L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).

La detrazione d’imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, è di:

– euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15. 493,71;
– euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

Ricevute di pagamento od altra documentazione idonea

Si rammenta che tale documentazione non va allegata alla dichiarazione, ma conservata dal contribuente per 5 anni (31 dicembre 20011) ed esibita agli Uffici delle Imposte in caso di contestazioni.