LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449.

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

TITOLO I

Disposizioni in materia di entrata

CAPO I

Incentivi allo sviluppo e sostegno

alle categorie svantaggiate

Art. 1.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio).

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all’ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 1997, se dovuta.

4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo.

7. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

8. I fondi di cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di cui alla medesima lettera b).

9. I commi 40, 41 e 42 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai seguenti:

"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato pagamento dell’oblazione nei termini previsti dall’articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte dei comuni dell’obbligo di pagamento.

41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima rata, allegando l’attestazione del versamento della prima rata medesima.

42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato all’avvenuto pagamento dell’intera oblazione, degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni".

10. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze dell’amministrazione stessa.

11. Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127 undecies) è inserito il seguente:

"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;".

(omissis)

 

 

Decreto 18 febbraio 1998, n. 41.

Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

 

Art. 1.

1. I soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 41 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:

a) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, al centro di servizio delle imposte dirette e indirette, individuato con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello approvato con il medesimo decreto dirigenziale; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell’immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell’edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, nonché la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori;

b) comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;

c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;

d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.

2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.

3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Art. 2.

1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Art. 3.

1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici comunicano all’ufficio dell’amministrazione finanziaria di cui all’articolo 1, entro il trentuno luglio dell’anno successivo a quello di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Tali elenchi, predisposti su supporti magnetici aventi le caratteristiche ed il tracciato record stabiliti con decreto dirigenziale, sono trasmessi unitamente ad una nota, sottoscritta dal legale rappresentante della banca o altro soggetto autorizzato, contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti, il numero di soggetti in esso contenuti e il totale dei bonifici effettuati.

Art. 4.

1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:

a) violazione di quanto previsto all’articolo 1, commi 1 e 2;

b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;

c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 1;

d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente.

 

 

DECRETO 6 marzo 1998.

Approvazione con le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori.

Art. 1.

Approvazione del modulo

di comunicazione

1. È approvato l’annesso modulo, con le relative istruzioni (allegato A), da utilizzare per la comunicazione della data di inizio dei lavori concernenti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria, da trasmettere al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette.

Art. 2.

Trasmissione del modulo

di comunicazione

1. Per usufruire della detrazione i contribuenti devono preventivamente trasmettere, mediante raccomandata, al Centro di servizio delle imposte dirette e delle imposte indirette, la comunicazione concernente la data in cui avranno inizio i lavori, redatta sul modulo di cui all’allegato A. Al modulo va allegata la documentazione prevista nel regolamento citato in premessa. Per i lavori iniziati prima dell’entrata in vigore del citato regolamento, il modulo, corredato della documentazione, deve essere spedito entro 40 giorni dalla predetta data.

2. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali su uno stesso immobile, se più di un contribuente, avendo sostenuto le spese, intende fruire della detrazione, il modulo, con allegata la documentazione, può essere trasmesso da uno soltanto di essi. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, il contribuente che non ha trasmesso il suddetto modulo deve indicare il codice fiscale del soggetto che ha adempiuto l’obbligo anche per suo conto. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti indicati nell’art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è trasmesso un unico modulo a cura, rispettivamente, dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini, ovvero di uno dei soggetti cui s’imputano i redditi prodotti in forma associata. In queste ipotesi, nella dichiarazione dei redditi non va indicato il codice fiscale del soggetto che ha trasmesso il modulo.

Art. 3.

Spese sostenute negli anni 1998 e 1999

1. Per fruire della detrazione di cui all’art. 1, commi 1 e seguenti, della citata legge n. 449 del 1997, è necessario che le spese siano pagate negli anni 1998 e 1999 ed esclusivamente mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In caso di comproprietà, contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, in presenza di più soggetti che intendono fruire della detrazione relativamente agli stessi interventi, il bonifico deve recare l’indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali e per quelli realizzati dai soggetti indicati nell’art. 5 del citato TUIR, il bonifico deve recare il codice fiscale dell’amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini, ovvero del soggetto dell’art. 5 del TUIR o di uno dei soggetti cui si imputano i redditi in forma associata, che provveda al pagamento.

Art. 4.

Centri di servizio competenti

a ricevere il modulo

1. I Centri di servizio cui vanno indirizzati i moduli dei contribuenti con domicilio fiscale nelle relative circoscrizioni sono:

 

Contribuenti con domicilio fiscale in comune della: Centro di servizio delle imposte dirette e indirette:
   
Regione Lombardia 20138 Milano,
  via M. del Vascello, 14
   
Regione Toscana 40131 Bologna,
  via Marco Polo, 60
   
Regione Umbria 65100 Pescara,
  Via Rio Sparto, 52/B
   
Regioni Puglia e Basilicata 70100 Bari,
  via Gentile, 52/B
   
Regione Emilia-Romagna 40131 Bologna,
  via Marco Polo, 60
   
Regione Liguria 16163 Genova,
  via Morego, 30
   
Regione Sicilia 90139 Palermo,
  via Konrad Roentgen, 3
   
Regioni Abruzzo, Marche e Molise 65100 Pescara,
  via Rio Sparto, 52B
   
Regione Lazio 00155 Roma,
  via F. Depero (La Rustica)
   
Regioni Campania e Calabria 84194 Salerno,
  via Uff. Finanziari
   
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta 10093 Collegno (Torino),
  strada della Berlia, 20
   
Regione Trentino - Alto Adige 38100 Trento,
  viale Verona, 187
   
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia 30175 Marghera (Venezia),
  via G. De Marchi, 16
   
Regione Sardegna 09100 Cagliari,
  s.s. 554 - km 1,600
  località S. Lorenzo

Art. 5.

Spese sostenute negli anni 1996 e 1997

1. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell’art. 13, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997 devono rispettare gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, con le seguenti precisazioni:

a) è ammesso qualunque mezzo di pagamento;

b) relativamente alle spese sostenute nel 1997, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi del 1997, presentata nel 1998;

c) qualora le spese siano state sostenute anche nel 1996, i contribuenti devono presentare, in aggiunta al modulo di cui all’art. 1, corredato della documentazione prescritta, un’apposita istanza, contenente l’indicazione del numero delle rate in cui intendono suddividere la detrazione e la richiesta di rimborso della prima rata, fino a concorrenza dell’imposta dovuta per lo stesso anno 1996. Per fruire delle rimanenti quote della detrazione queste dovranno essere indicate nella dichiarazione dei redditi, a partire da quella dei redditi del 1997, presentata nel 1998.

Art. 6.

Distribuzione del modulo

1. Il modulo di cui all’art. 1 del presente decreto è disponibile presso gli uffici delle entrate e presso quelli del territorio.

Art. 7.

Autorizzazione alla stampa

del modulo

1. E autorizzata la stampa del modulo di cui all’art. 1 con le caratteristiche tecniche di cui all’allegato B.

2. Per la stampa dei moduli deve essere utilizzato il colore nero e, per le quadrettature contenenti i dati, il colore rosso cieco.

3. Il formato e le dimensioni del modulo devono essere le seguenti:

formato A4 su carta uso mano da 90 gr per mq di opacità compresa tra l’86 e l’88 per cento;

larghezza: cm 21,0;

altezza: cm 29,7.

4. Sul retro devono essere stampate le istruzioni per la compilazione.

5. Le coordinate si intendono espresse in millimetri partendo dall’origine zero posta sul vertice alto a sinistra del foglio.

(Allegati omissis)

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