|
CHI PUÒ
UTILIZZARE IL MODELLO 730
CHI NON
PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO 730
CASI DI
ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
COME
SI PRESENTA IL MODELLO 730
QUANDO SI
PRESENTA
QUANDO
OCCORRE ANCHE IL MOD. UNICO
INFORMATIVA
AI SENSI DELLART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
IL
REGIME SANZIONATORIO
DESTINAZIONE
DELL' OTTO PER MILLE
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER
MILLE

CHI PUÒ
UTILIZZARE IL MOD. 730
Possono utilizzare il
Mod. 730 i contribuenti che nel 2007 sono:
• pensionati o lavoratori
dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla
base della retribuzione convenzionale);
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro
dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità
di mobilità, ecc.);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di
cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali,
comunali, ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
I lavoratori con contratto di
lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono
presentare il Mod. 730:
• al sostituto d’imposta se
il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio
2007;
• ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti)
o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno
dal mese di giugno al mese di luglio 2007 e conoscono i dati del
sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Possono utilizzare il Mod. 730,
presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i
soggetti che nel 2007 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir –
definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel
periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2007 e conoscono
i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone
incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi
contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
Il modello 730 può essere
utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel
2006:
• redditi di lavoro
dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
ATTENZIONE I produttori agricoli possono
utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della
dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario),
Irap e Iva.
CHI
NON PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730
Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono
presentare il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2006
hanno posseduto:
• redditi d’impresa, anche in forma di
partecipazione;
• redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo
D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale
di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in
usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap,
sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad
es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la
dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
• non sono residenti in Italia nel 2006 e/o nel 2007;
• devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti
deceduti;
• nel 2007 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati
esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le
ritenute
d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
• nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di
partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori
a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati
regolamentati.
La dichiarazione congiunta
Mod. 730
La dichiarazione può essere
presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi
indicati nel punto "chi può utilizzare il modello 730" e almeno uno di essi si trova nella condizione di
utilizzare il Mod. 730.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza
fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto
d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.
Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i
minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della
presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non
può essere presentata.
ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge
che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la
dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la
dichiarazione viene presentata ad un Caf.
PRESENTAZIONE
DEL MOD. 730
Chi si rivolge ad un Caf o ad un
professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e
in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può
chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al
Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della
destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef (Mod.
730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la
documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei
dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio,
è costituita:
• dalle certificazioni (quali il CUD 2007
o il CUD 2006) attestanti le ritenute;
• da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non
va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili
riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del
reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che
hanno dato diritto ad una detrazione d’imposta, già attribuita dal
sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di
conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è
in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;
• per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle
ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento
degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle
ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché
dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle
spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale
della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio
delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di
Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi
sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita
anche da una certificazione dell’amministratore di condominio che
attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della
detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può
tener conto ai fini della detrazione;
• dagli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal
contribuente;
• dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d’imposta per le
quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei
redditi.
Per quanto riguarda gli oneri, deve essere
esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al
riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.
ATTENZIONE La documentazione deve essere conservata dal contribuente per
il periodo entro il quale l’Amministrazione ha facoltà di richiederla e
cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2011.
CASI DI
ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Non è obbligato a presentare la dichiarazione
dei redditi chi ha posseduto:
• redditi (terreni, fabbricati, lavoro
dipendente, pensione e altri redditi, per i quali non sia obbligatoria
la tenuta delle scritture contabili), per un importo complessivamente
non superiore ad euro 3.000,00. Nella determinazione di detto importo
non bisogna tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale
e relative pertinenze;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito
di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a
365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative
pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito
di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non
sono state operate ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più
soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha
effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante
esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue
eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a
euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo
non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un
unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di
acconto;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente
per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio,
pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai
militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di
accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi
civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli
hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente
non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive
dilettantistiche);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha
chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati
durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato
conseguentemente le operazioni di conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi
sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle
collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale rese in favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche nonché in favore di cori, bande e filodrammatiche da
parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso
dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina,
ecc.);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad
es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un
importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o
postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT
o sugli altri titoli del debito pubblico).
ATTENZIONE L’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi sussiste anche nell’ipotesi in cui le addizionali
regionale e comunale all’Irpef non sono state trattenute o sono state
trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati
dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle
scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito
complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative
pertinenze, della deduzione per la progressività dell’imposizione e della
deduzione per familiari a carico che, diminuita delle ritenute, non
supera euro 10,33.
Altri
redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO/2007 Persone fisiche
I contribuenti che presentano il Mod.
730/2007 devono, altresì, presentare:
• il quadro RM del Mod. UNICO 2007
Persone fisiche:
– se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali
non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti
dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia
stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n.
239 e successive modificazioni;
– se hanno percepito nel 2006 indennità di fine rapporto da soggetti che non
rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
– se nel 2006 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai
sensi dell’art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento
dell’imposta sostitutiva del 4% sull’importo rideterminato,
indipendentemente dalla cessione del terreno;
– se nel 2006 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per
i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell’art. 7,
commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;
• il quadro RT del Mod. UNICO 2007
Persone fisiche:
– se nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non
qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione
di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità
privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato
per il regime amministrato o gestito.
Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i
contribuenti che nel 2006 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da
partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai
rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria
ed intendono riportarle negli anni successivi;
– se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5
della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
• il modulo RW, se nel 2006 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero
attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00
euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero, attraverso
soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare
complessivo superiore a 12.500,00 euro.
I quadri RM e RT e il modulo RW devono
essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2007 Persone
fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale
modello.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei
redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il
Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.
Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale,
oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2007
relativo all’elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio
del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la
presentazione di tale modello.
La dichiarazione dei redditi
Mod. 730/2007, presenta delle novità, tra cui in particolare:
• la possibilità di eleggere
domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni da parte
dell’Amministrazione finanziaria;
• la modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di
ristrutturazione edilizia;
• l’invio di eventuali comunicazioni dell’agenzia delle entrate relative
alla liquidazione della presente dichiarazione esclusivamente al
soggetto che ha prestato l’assistenza (C.a.f. o professionista
abilitato) il quale ha l’obbligo di informare direttamente il
contribuente, salvo il caso in cui l’intermediario è espressamente
esonerato dall’agenzia delle entrate;
• la possibilità di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione
per il versamento, con il mod. F24, dell’ICI dovuta per l’anno 2007;
• l’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef;
• l’obbligo di assoggettare a tassazione in dichiarazione gli utili ed i
proventi equiparati relativi a partecipazioni non qualificate in società
residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli
non sono negoziati in mercati regolamentati.
Tra le novità più rilevanti del modello
730/2007, c'è l'introduzione del nuovo quadro I.
Da quest'anno, infatti, (in
applicazione di quanto disposto dall'articolo 37, comma 55, del Dl n.
223/2006) è prevista la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito
risultante dalla dichiarazione dei redditi, modello 730/2007, per il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2007. Per
l'esercizio di tale facoltà, sarà necessario compilare il relativo quadro I.
Il soggetto che esercita la facoltà presentando il modello 730 non avrà, nel
mese di luglio o agosto, da parte del sostituto d'imposta, il rimborso degli
importi a credito risultanti dalla dichiarazione, per la parte
corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il
pagamento dell'Ici mediante compensazione nel modello F24.
Si ricorda che i termini per il versamento dell'Ici sono stati anticipati.
Infatti:
entro il 16 giugno va effettuato
il pagamento dell'acconto (il vecchio termine era il 30 giugno)
entro il 16 dicembre va effettuato
il pagamento del saldo (la data ultima era, fino allo scorso anno,
quella del 20 dicembre).
Il contribuente, in ogni caso, può effettuare
entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.
Il decreto legislativo n. 490/98 ha profondamente riformato
la disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale prevedendo, in sostituzione del
preesistente direttore tecnico, la nuova figura del responsabile dellassistenza
fiscale in un professionista iscritto nellalbo dei dottori commercialisti o in
quello dei ragionieri liberi professionisti.
Tale responsabile deve rilasciare, per i modelli 730, il visto di conformità dei dati esposti
nella dichiarazione alla relativa documentazione a seguito del controllo effettuato degli
oneri deducibili, delle detrazioni dimposta, delle ritenute dacconto
spettanti, nonché degli importi dovuti a titolo di saldo e acconto ovvero dei rimborsi
spettanti.
Il legislatore, a fronte delle maggiori connesse a tale
compito, ha modificato il regime sanzionatorio prevedendo inasprimenti, fra laltro,
fino allinibizione della facoltà di rilasciare visti di conformità.
Il responsabile dellassistenza fiscale rilascerà,
questa volta su richiesta del contribuente, anche il visto di conformità sulle
dichiarazioni unificate.
Nellattività di controllo formale
lAmministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a
quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni per le quali non è stato
rilasciato il visto di conformità. In presenza di dichiarazione provvista di visto di
conformità, in caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al
contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dellassistenza
fiscale.
Il Caf, tramite i responsabili dell'
assistenza fiscale, devono accertare la conformità dei dati esposti nelle
dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dal
contribuente.
La corrispondenza da certificare riguarderà così le
certificazioni tributarie per la rispondenza ai fini della determinazione del reddito, la
legittimità di scomputo delle ritenute dacconto e della deducibilità degli oneri e
della spettanza delle detrazioni, nonché gli importi dovuti a titolo di acconto
e di saldo ovvero i rimborsi spettanti.
Nella selezione delle dichiarazioni
da sottoporre a controllo formale, l' Amministrazione finanziaria utilizzerà
appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione
delle dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato il visto.
In caso di controllo e di richiesta di chiarimenti al contribuente, sarà
informato contestualmente anche il responsabile
dell' assistenza fiscale che ha
rilasciato il visto di conformità, il quale lo assisterà se necessario nel suo
contenzioso col Fisco.
Si tratta di un ulteriore garanzia a
favore dei contribuenti che si rivolgono ai centri di assistenza fiscale,di cui
non godono coloro che si avvalgono
dellassistenza fiscale prestata dal proprio sostituto dimposta,il
quale non può rilasciare il visto di
conformità sulle dichiarazioni modello 730 ricevute.
QUANDO SI
PRESENTA
I termini per la presentazione sono:
• entro il 30
aprile se il modello è
presentato al sostituto d’imposta;
• entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf.
Il
controllo del prospetto di liquidazione.
Errori e dimenticanze
Entro il 15 giugno il sostituto
d’imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia
della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con
l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Entro il 30 giugno il Caf o il professionista abilitato consegna al
contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il
prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei
documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono
evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli
effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi
o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà determinare l’imposta
applicando la normativa più favorevole al contribuente tra quelle in vigore
al 31 dicembre 2006, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002.
Nel caso in cui l’imposta sia stata determinata applicando la normativa in
vigore nel 2004 o nel 2002, nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3)
risulterà indicato nella casella “Applicazione clausola di salvaguardia”
l’anno della normativa applicata, per il “dichiarante” e/o per il “coniuge”.
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato
l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso,
affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”.
Se invece il contribuente si
accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella
dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione
sono diverse a seconda se l’integrazione comporta o meno una situazione di
maggior favore per il contribuente.
Integrazione della
dichiarazione che comporta un maggiore credito o un minor debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da
indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un
maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel
mod. 730 originario) a sua scelta può:
• presentare entro il 31 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le
sue parti , barrando la relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad
un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza
precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod.
730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al
professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione
effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire
tutta la documentazione; • presentare un Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, utilizzando la differenza a
credito richiedendone il rimborso.
Il Mod. UNICO 2007 Persone
fisiche può essere presentato entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei
termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello
UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).
Integrazione della
dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da
indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un
minor credito o un maggior debito deve utilizzare il. Mod. UNICO 2007
Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche può essere presentato:
• entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla
integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al
contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso
legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta
secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997; • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo
all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla
integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al
contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso
legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta
prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997; • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte
dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8
del D.P.R. 322 del 1998).
Le
date da ricordare
A partire dal mese di luglio sugli
emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d’imposta deve effettuare i
rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la
rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali
regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi
soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.
Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di
agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).
Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua,
maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta
nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di
seconda o unica rata di acconto Irpef.
Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto
Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto
di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le
imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve
comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre,
indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene
dovuto.
INFORMATIVA
AI SENSI DELLART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
"Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un
sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati
personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali
dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti
che il cittadino ha in questo ambito.
Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono
presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta,
banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le
finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ed, a tal
fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 69 del D.P.R.
n. 600 del 1973.
I dati in possesso del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.),
in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali, previa comunicazione al Garante.
Gli stessi dati possono, altresì,
essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto
da una norma di legge o di regolamento.
La maggior parte dei dati richiesti
nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per
la determinazione dell’imponibile e dell’imposta, la sottoscrizione) devono
essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere
amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli
relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta)
possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora
intenda avvalersi dei benefici previsti.
L’effettuazione della scelta per
la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta
ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive
leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
Tale scelta comporta, secondo il
D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri
deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese
sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il
conferimento di dati sensibili.
I dati verranno trattati con
modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti
alle finalità da perseguire anche mediante:
• verifiche dei dati esposti nelle
dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da
altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
• verifiche dei dati contenuti
nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio,
banche, istituti previdenziali, imprese di assicurazione, camere di commercio,
P.R.A.).
La dichiarazione dei redditi può
essere consegnata ad un Caf o al sostituto d’imposta, i quali trasmettono i
dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate.
In particolare:
• il Caf comunica i dati, per via
telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle
Entrate;
• i sostituti d’imposta
comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell’Economia
e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un
intermediario previsto dalla legge, il quale invia i dati all’Amministrazione
finanziaria.
Gli intermediari, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei
dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto
il loro diretto controllo.
I "titolari del
trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati
"responsabili".
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e
delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed
esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove
si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo
agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
Presso il titolare o i responsabili
del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per
verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro
trattamento, se trattati in violazione di legge.
Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati
personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il
trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento
è obbligatorio per legge.
Gli stessi intermediari sono,
invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati
sensibili relativi alla scelta dell’8 per mille dell’Irpef e/o a particolari
oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta, e per
poterli comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia
delle Entrate, o agli altri intermediari sopra indicati.
Tale consenso viene manifestato
mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si
effettua la scelta dell’8 per mille dell’Irpef.
IL
REGIME SANZIONATORIO
SANZIONI PER IL CONTRIBUENTE
Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione
sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per
l’individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo,
oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento
prescritto per il compimento dei controlli.
Se nella dichiarazione è indicato
un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta
inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica
la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o
della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella
dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite
deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di
ritenute alla fonte.
Nei casi di omesso, insufficiente o
ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla
dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni
importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle
maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
La sanzione del 30 per cento è
ridotta:
• al 10 per cento nel caso in cui
le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi
dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
• al 20 per cento nel caso in cui
le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito
del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell’articolo
36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.
In caso di violazione dell’obbligo
di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti o dei
dati anagrafici che impedisca l’individuazione ai fini dell’attività di
accertamento della determinazione della base imponibile, dell’imposta e del
versamento del tributo si applica la sanzione da euro 103,00, a euro 2.065,00.
Si richiama l’attenzione dei
contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24
aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In
particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di
fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di
omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i
requisiti per essere considerate tali.
SANZIONI PER IL
CAF
Il decreto legislativo n. 490/98 ha introdotto un nuovo
regime sanzionatorio per lattività di assistenza fiscale che si aggiunge a quello
previsto in tema di imposte dirette in vigore a partire dal 1 aprile 1998.
Nuove sanzioni amministrative specifiche sono volte a
colpire eventuali comportamenti contra legem dei CAF e del responsabile
dellassistenza fiscale:
|
|
la sanzione della revoca dellautorizzazione nei
riguardi dei centri di assistenza fiscale (eventualmente preceduta dalla sospensione
cautelare della medesima autorizzazione nei casi di particolare gravità) ove siano
imputabili a tali centri gravi e ripetute violazioni di norme tributarie ovvero delle
disposizioni che, ai sensi della nuova normativa, regolano le condizioni di esercizio
dellassistenza fiscale da parte dei centri; |
|
|
una sanzione da euro 258 a euro 2.582 nei riguardi dei responsabili dellassistenza
fiscale. In caso di ripetute ovvero di
violazioni particolarmente gravi ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare
il visto.
|
DESTINAZIONE DELL' OTTO PER
MILLE
Il contribuente può destinare:
• l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione
religiosa;
• il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.
Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non
sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe
espresse.
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
Per esprimere le predette scelte, il contribuente deve compilare l’apposita
scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia
stata operata soltanto una delle scelte consentite.
Anche i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della
dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque
effettuare la scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille
dell’IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzando l’apposita scheda
allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2007) o al modello UNICO
Persone Fisiche 2007 e seguendo le relative istruzioni per le modalità di
presentazione.
Scelta per la destinazione
dell’otto per mille dell’IRPEF
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all’otto per mille
del gettito IRPEF:
• a scopi di interesse
sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
• a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della
Chiesa cattolica;
• ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia
e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo
costituito da parte dell’Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7° giorno;
• ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo
mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
• a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a
diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e
Valdesi;
• agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in
Italia e all’estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in
Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
• alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la
promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali
ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla
salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad
interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle
minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo a diretta gestione
dell’Unione delle Comunità ebraiche.
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione
alle scelte espresse. La quota d’imposta non attribuita viene ripartita
secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non
attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia
e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono
devolute alla gestione statale.
La scelta va espressa sul
modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad
una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie dell’otto per mille
dell’IRPEF
Il contribuente ha facoltà di destinare una
quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle
seguenti finalità:
• sostegno delle organizzazioni non lucrative
di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460 e successive modificazioni;
• sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3
e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• sostegno delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460;
• finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
• finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
La scelta va espressa sul “Modello 730-1”
apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità
alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell’IRPEF. Il
contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del
soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille
dell’IRPEF.
ATTENZIONE. Sul sito
www.agenziaentrate.it è disponibile l’elenco dei soggetti
destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef .
|