CHI PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO 730

CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO 730

CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

COME SI PRESENTA IL MODELLO 730

QUANDO SI PRESENTA

QUANDO OCCORRE ANCHE IL MOD. UNICO 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL REGIME SANZIONATORIO

DESTINAZIONE DELL' OTTO PER MILLE

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE

SCADENZE ASSISTENZA FISCALE

DOCUMENTAZIONE PER ONERI DETRAIBILI 
O DEDUCIBILI

LE NOVITA' DI QUEST'ANNO

PRINCIPALI VANTAGGI

AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

LE ISTRUZIONI MINISTERIALI (1,6 MB .pdf)

 

 

CHI PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

 
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2007 sono:

• pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);
• soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
• soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
• sacerdoti della Chiesa cattolica;
• giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
• soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
 

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730:

• al sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2007;
• ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2007 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
 

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, i soggetti che nel 2007 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2007 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito, possedute nel 2006:

• redditi di lavoro dipendente;
• redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• redditi dei terreni e dei fabbricati;
• redditi di capitale;
• redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
• alcuni dei redditi diversi;
• alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

ATTENZIONE I produttori agricoli possono utilizzare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva.

 

CHI NON PUO' UTILIZZARE IL MOD. 730

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2006 hanno posseduto:

• redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
• redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
• redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
• devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
• non sono residenti in Italia nel 2006 e/o nel 2007;
• devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
• nel 2007 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa);
• nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

 

La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione può essere presentata in forma congiunta quando i coniugi possiedono esclusivamente redditi indicati nel punto "chi può utilizzare il modello 730" e almeno uno di essi si trova nella condizione di utilizzare il Mod. 730.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell’assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d’imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.
Nel caso di dichiarazione presentata per conto di persone incapaci, compresi i minori, e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.

 

PRESENTAZIONE DEL MOD. 730

Chi si rivolge ad un Caf o ad un professionista abilitato può consegnare il modello debitamente compilato e in tal caso nessun compenso è dovuto al Caf o al professionista, oppure può chiedere assistenza per la compilazione. Il contribuente deve presentare al Caf o al professionista, in busta chiusa, la scheda per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef (Mod. 730-1), anche se non è espressa alcuna scelta.
Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

• dalle certificazioni (quali il CUD 2007 o il CUD 2006) attestanti le ritenute;
• da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri. Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d’imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d’imposta, già attribuita dal sostituto d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d’imposta;
• per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari o postali, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione della data di inizio lavori. Per gli interventi sulle parti comuni la suddetta documentazione può essere sostituita anche da una certificazione dell’amministratore di condominio che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti ai fini della detrazione del 41 o 36 per cento e la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione;
• dagli attestati di versamento d’imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
• dalle dichiarazioni Mod. UNICO in caso di eccedenze d’imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.


ATTENZIONE La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l’Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2011.


 

CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:

• redditi (terreni, fabbricati, lavoro dipendente, pensione e altri redditi, per i quali non sia obbligatoria la tenuta delle scritture contabili), per un importo complessivamente non superiore ad euro 3.000,00. Nella determinazione di detto importo non bisogna tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• un reddito complessivo, al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute;
• solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da più soggetti ma certificati dall’ultimo sostituto d’imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00 ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
• solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
• solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio,
pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
• solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
• solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d’imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche nonché in favore di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
• solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo fino a euro 28.158,28; interessi sui conti correnti bancari o postali);
• solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).

ATTENZIONE L’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sussiste anche nell’ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all’Irpef non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta. Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze, della deduzione per la progressività dell’imposizione e della deduzione per familiari a carico che, diminuita delle ritenute, non supera euro 10,33.

 

Altri redditi da dichiarare utilizzando il Modello UNICO/2007 Persone fisiche

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2007 devono, altresì, presentare:

il quadro RM del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche:
– se hanno percepito nel 2006 redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;
– se hanno percepito nel 2006 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
– se nel 2006 hanno provveduto alla rivalutazione del valore dei terreni, ai sensi dell’art. 7, legge n. 448/2001 ed hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva del 4% sull’importo rideterminato, indipendentemente dalla cessione del terreno;
– se nel 2006 hanno percepito proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta una imposta sostitutiva pari al 20%, ai sensi dell’art. 7, commi da 1 a 4, del D.L. n. 323 del 1996 convertito in legge n. 425/1996;

il quadro RT del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche:
– se nel 2006 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate escluse quelle derivanti dalla cessione
di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.
Inoltre, possono presentare in aggiunta al Mod. 730 il quadro RT i contribuenti che nel 2006 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni successivi;
– se hanno operato rivalutazioni delle partecipazioni ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
• il modulo RW, se nel 2006 hanno detenuto investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria per un valore superiore a 12.500,00 euro o hanno effettuato trasferimenti da e verso l’estero, attraverso soggetto non residente senza il tramite di intermediari per un ammontare complessivo superiore a 12.500,00 euro.

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi operata con le modalità sopra esposte, possono sempre utilizzare il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche.

Amministratori di condominio
Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro AC del Mod. UNICO 2007 relativo all’elenco dei fornitori del condominio, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

 

PRINCIPALI NOVITA'

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2007, presenta delle novità, tra cui in particolare:

• la possibilità di eleggere domicilio per la notificazione degli atti e/o comunicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria;
• la modifica della misura percentuale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;
• l’invio di eventuali comunicazioni dell’agenzia delle entrate relative alla liquidazione della presente dichiarazione esclusivamente al soggetto che ha prestato l’assistenza (C.a.f. o professionista abilitato) il quale ha l’obbligo di informare direttamente il contribuente, salvo il caso in cui l’intermediario è espressamente esonerato dall’agenzia delle entrate;
• la possibilità di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione per il versamento, con il mod. F24, dell’ICI dovuta per l’anno 2007;
• l’introduzione dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef;
• l’obbligo di assoggettare a tassazione in dichiarazione gli utili ed i proventi equiparati relativi a partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Tra le novità più rilevanti del modello 730/2007, c'è l'introduzione del nuovo quadro I.

 Da quest'anno, infatti, (in applicazione di quanto disposto dall'articolo 37, comma 55, del Dl n. 223/2006) è prevista la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi, modello 730/2007, per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2007. Per l'esercizio di tale facoltà, sarà necessario compilare il relativo quadro I.

Il soggetto che esercita la facoltà presentando il modello 730 non avrà, nel mese di luglio o agosto, da parte del sostituto d'imposta, il rimborso degli importi a credito risultanti dalla dichiarazione, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'Ici mediante compensazione nel modello F24.

Si ricorda che i termini per il versamento dell'Ici sono stati anticipati. Infatti:

entro il 16 giugno va effettuato il pagamento dell'acconto (il vecchio termine era il 30 giugno)

entro il 16 dicembre va effettuato il pagamento del saldo (la data ultima era, fino allo scorso anno, quella del 20 dicembre).

Il contribuente, in ogni caso, può effettuare entro il 16 giugno il pagamento sia dell'acconto che del saldo.

 

 

LA  FIGURA DEL RESPONSABILE DELL’ASSISTENZA FISCALE

Il decreto legislativo n. 490/98 ha profondamente riformato la disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale prevedendo, in sostituzione del preesistente direttore tecnico, la nuova figura del responsabile dell’assistenza fiscale in un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri liberi professionisti.
Tale responsabile deve rilasciare, per i modelli 730, il visto di conformità dei dati esposti nella dichiarazione alla relativa documentazione a seguito del controllo effettuato degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, delle ritenute d’acconto spettanti, nonché degli importi dovuti a titolo di saldo e acconto ovvero dei rimborsi spettanti.
Il legislatore, a fronte delle maggiori connesse a tale compito, ha modificato il regime sanzionatorio prevedendo inasprimenti, fra l’altro, fino all’inibizione della facoltà di rilasciare visti di conformità.
Il responsabile dell’assistenza fiscale rilascerà, questa volta su richiesta del contribuente, anche il visto di conformità sulle dichiarazioni unificate.
Nell’attività di controllo formale l’Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità. In presenza di dichiarazione provvista di visto di conformità, in caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell’assistenza fiscale.

 

IL VISTO DI CONFORMITA’ E LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il Caf, tramite i responsabili dell' assistenza fiscale, devono accertare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dal contribuente.

La corrispondenza da certificare riguarderà così le certificazioni tributarie per la rispondenza ai fini della determinazione del reddito, la legittimità di scomputo delle ritenute d’acconto e della deducibilità degli oneri e della spettanza delle detrazioni, nonché gli importi dovuti a titolo di acconto e di saldo ovvero i rimborsi spettanti.

Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l' Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato il visto.

In caso di controllo e di richiesta di chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile
dell' assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità, il quale lo assisterà se necessario nel suo contenzioso col Fisco.

 Si tratta di un’ ulteriore garanzia a favore dei contribuenti che si rivolgono ai centri di assistenza fiscale,di cui non godono coloro che si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata dal proprio sostituto d’imposta,il quale  non può rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730 ricevute.

 

QUANDO SI PRESENTA

I termini per la presentazione sono:

entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d’imposta;


• entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf.

 

Il controllo del prospetto di liquidazione. Errori e dimenticanze

Entro il 15 giugno il sostituto d’imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Entro il 30 giugno il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale dovrà determinare l’imposta applicando la normativa più favorevole al contribuente tra quelle in vigore al 31 dicembre 2006, al 31 dicembre 2004 o al 31 dicembre 2002.
Nel caso in cui l’imposta sia stata determinata applicando la normativa in vigore nel 2004 o nel 2002, nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) risulterà indicato nella casella “Applicazione clausola di salvaguardia” l’anno della normativa applicata, per il “dichiarante” e/o per il “coniuge”.

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinché questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”.

Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l’integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito o un minor debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) a sua scelta può:

• presentare entro il 31 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti , barrando la relativa casella “730 integrativo”
presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione;
• presentare un Mod. UNICO 2007 Persone fisiche, utilizzando la differenza a credito richiedendone il rimborso.

Il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche può essere presentato entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei termini) ovvero entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il. Mod. UNICO 2007 Persone fisiche. Il Mod. UNICO 2007 Persone fisiche può essere presentato:

• entro il 31 luglio 2007 (correttiva nei termini). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
• entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dalla integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997;
• entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa - art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).



Le date da ricordare

A partire dal mese di luglio sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d’imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef. Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.

A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef.

Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96  SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione dei redditi e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte ed, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973.

I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l’I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell’imponibile e dell’imposta, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

Tale scelta comporta, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell’imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

• verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);

• verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese di assicurazione, camere di commercio, P.R.A.).

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata ad un Caf o al sostituto d’imposta, i quali trasmettono i dati al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate. In particolare:

• il Caf comunica i dati, per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate;

• i sostituti d’imposta comunicano direttamente i dati, per via telematica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge, il quale invia i dati all’Amministrazione finanziaria.

Gli intermediari, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare sono titolari:

• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l’elenco dei responsabili;

• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell’8 per mille dell’Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell’imposta, e per poterli comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate, o agli altri intermediari sopra indicati.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell’8 per mille dell’Irpef.

 

 

IL REGIME SANZIONATORIO

SANZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.

Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.

Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La sanzione del 30 per cento è ridotta:

• al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

• al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

In caso di violazione dell’obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti o dei dati anagrafici che impedisca l’individuazione ai fini dell’attività di accertamento della determinazione della base imponibile, dell’imposta e del versamento del tributo si applica la sanzione da euro 103,00, a euro 2.065,00.

Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

 

SANZIONI PER IL CAF

Il decreto legislativo n. 490/98 ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per l’attività di assistenza fiscale che si aggiunge a quello previsto in tema di imposte dirette in vigore a partire dal 1 aprile 1998.

Nuove sanzioni amministrative specifiche sono volte a colpire eventuali comportamenti “contra legem” dei CAF e del responsabile dell’assistenza fiscale:

 
  •  

la sanzione della revoca dell’autorizzazione nei riguardi dei centri di assistenza fiscale (eventualmente preceduta dalla sospensione cautelare della medesima autorizzazione nei casi di particolare gravità) ove siano imputabili a tali centri gravi e ripetute violazioni di norme tributarie ovvero delle disposizioni che, ai sensi della nuova normativa, regolano le condizioni di esercizio dell’assistenza fiscale da parte dei centri;

  •  

una sanzione da euro 258 a euro 2.582 nei riguardi dei responsabili dell’assistenza fiscale. In caso di ripetute ovvero di violazioni particolarmente gravi ai predetti soggetti è inibita la facoltà di rilasciare il visto.

 

DESTINAZIONE DELL' OTTO PER MILLE

Il contribuente può destinare:

• l’otto per mille del gettito IRPEF allo Stato oppure ad una Istituzione religiosa;
• il cinque per mille della propria IRPEF a determinate finalità.

Le scelte della destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere entrambe espresse.
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.

Per esprimere le predette scelte, il contribuente deve compilare l’apposita scheda (Mod. 730-1) da presentare integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.
Anche i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicati al precedente paragrafo 2, possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF alle condizioni sottoindicate, utilizzando l’apposita scheda allegata allo schema di certificazione unica (CUD 2007) o al modello UNICO Persone Fisiche 2007 e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.
 

Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF
Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF:

• a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
• a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
• ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, sia direttamente sia attraverso un ente all’uopo costituito da parte dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
• ad interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
• a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
• agli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all’estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
• alla tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l’antisemitismo a diretta gestione dell’Unione delle Comunità ebraiche.
La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite, proporzionalmente spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi, sono devolute alla gestione statale.

La scelta va espressa sul modello 730-1, apponendo la propria firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto delle sette istituzioni beneficiarie dell’otto per mille dell’IRPEF

DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito alle seguenti finalità:

• sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni;
• sostegno delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
• sostegno delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
• finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
• finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

La scelta va espressa sul “Modello 730-1” apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità alla quale si intende destinare la quota del cinque per mille dell’IRPEF. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell’IRPEF.

ATTENZIONE. Sul sito www.agenziaentrate.it è disponibile l’elenco dei soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell’Irpef .